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Il minimo costituzionale al di sotto del quale un provvedimento giurisdizionale deve ritenersi immotivato – e dunque nullo ex art. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. – implica l´obbligo di una motivazione che non può ritenere di giustificare una compensazione delle spese ai sensi di una mera “difficoltà istruttoria”. A ben vedere, deve trattarsi di una difficoltà “grave ed eccezionale”, che, secondo la Corte, certamente non si ravvisa nella dimostrazione di lavori di ammodernamento e miglioria di un immobile

Argomento: Delle parti e dei difensori
Sezione: Sezione Semplice

Stralcio a cura di Luigi De Felice

Cass. Civ., Sez. III, 27 ottobre 2025, n. 28515 

1.(…) Cessata la convivenza, nel 2014 E**** convenne dinanzi al Tribunale di Marsala M****, deducendo che, nel periodo di convivenza, aveva eseguito consistenti lavori di restauro, ammodernamento e miglioria di un immobile di proprietà della convenuta, sito a Pantelleria (c.d. dammuso). Chiese, pertanto, la condanna della convenuta alla rifusione delle spese sostenute per i suddetti lavori, ex art. 936 c.c., oppure, in subordine, la condanna al pagamento dell’indennità per ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.. Con sentenza 6.10.2017 il Tribunale di Marsala rigettò la domanda e condannò l’attore alle spese. Il Tribunale ritenne che i lavori, dei quali fu pur in parte dimostrata l’esecuzione, vennero eseguiti “in adempimento d’un dovere morale e sociale”, sicché la relativa spesa era irripetibile ai sensi dell’art. 2034 c.c.. Con sentenza 25.5.2022 n. 918 la Corte d’appello di Palermo rigettò il gravame quanto al merito; lo accolse invece nella parte concernente la regolazione delle spese di lite. Ritenne la Corte d’appello che “la particolare difficoltà di accertare i fatti” giustificasse la compensazione delle spese del primo grado. La Corte territoriale compensò, inoltre, le spese del secondo grado “per le medesime considerazioni”. (…) (…) 1. I due motivi di ricorso possono essere esaminati congiuntamente. Ciascuno di essi, infatti, è vòlto a censurare il giudizio con cui la Corte d’appello ha ritenuto di compensare le spese di entrambi i gradi di giudizio. Col primo motivo la ricorrente deduce che il giudizio di compensazione è sostanzialmente immotivato; col secondo motivo deduce che in ogni caso non ricorreva ad alcuna “grave ed eccezionale ragione” idonea, ai sensi dell’art. 92 c.p.c., a giustificare la compensazione. Il ricorso è fondato. L’art. 92, secondo comma, c.p.c., per effetto della sentenza additiva della 2 Corte di Cassazione - copia non ufficiale Corte costituzionale 19 aprile 2018, n. 77, consente la compensazione delle spese o nei casi ivi previsti (soccombenza reciproca, assoluta novità della questione trattata, mutamento della giurisprudenza) oppure nel caso in cui sussistano “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”. Nel caso di specie la Corte d’appello ha ritenuto di [continua ..]

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