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Sono dati personali, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679, le informazioni identificative del rappresentante di una persona giuridica; non contrasta con il Regolamento l'obbligo nazionale di previa informazione e consultazione dell'interessato, purché non comporti restrizioni sproporzionate al diritto d'accesso ai documenti ufficiali
Argomento: Della tutela della privacy
Sezione: CGUE
“(…) 18. - (…) se l’articolo 4, punti 1 e 2, del RGPD debba essere interpretato nel senso che la comunicazione del nome, del cognome, della firma e dei dati di contatto di una persona fisica che rappresenta una persona giuridica costituisca trattamento di dati personali, anche se tale comunicazione viene effettuata al solo scopo di consentire l’identificazione della persona fisica autorizzata ad agire a nome di detta persona giuridica. (…)
(…) 21. - l’uso dell’espressione «qualsiasi informazione» (…) riflette l’obiettivo del legislatore dell’Unione di attribuire un’accezione estesa a tale nozione (…) Un’informazione riguarda una persona fisica identificata o identificabile qualora, in ragione del suo contenuto, della sua finalità o del suo effetto, essa sia connessa a una persona identificabile.
(…) 22. - le informazioni relative all’identità delle persone fisiche che (…) hanno il potere di obbligare una società di fronte ai terzi, costituiscono «dati personali», ai sensi dell’articolo 4, punto 1, del RGPD. La circostanza per cui tali informazioni si inseriscono nel contesto di un’attività professionale non è idonea a privarle della loro qualificazione come dati personali. (…)
(…) 30. - la comunicazione di dati come il nome, il cognome, la firma e i dati di contatto di una persona fisica che rappresenta una persona giuridica rientra nella nozione di «trattamento», ai sensi dell’articolo 4, punto 2, del RGPD. La circostanza che la comunicazione di tali dati abbia per unica finalità di consentire l’identificazione della persona fisica autorizzata ad agire a nome di una persona giuridica è irrilevante.
(…) 31. - l’articolo 4, punti 1 e 2, del RGPD dev’essere interpretato nel senso che la comunicazione del nome, del cognome, della firma e dei dati di contatto di una persona fisica che rappresenta una persona giuridica costituisce trattamento di dati personali. La circostanza che tale comunicazione sia effettuata al solo scopo di consentire l’identificazione (…) è, a tale riguardo, irrilevante.
(…) 32. - se l’articolo 6, paragrafo 1, lettere c) ed e), del RGPD debba essere interpretato nel senso che esso osta a una giurisprudenza nazionale secondo cui il [continua ..]
Sezione: CGUE
(CGUE, Sez. I, 3 aprile 2025, causa C-710/23)
Stralcio a cura di Ciro Maria Ruocco
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