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In tema di appalto, la responsabilità dell'appaltatore e del direttore dei lavori (o del progettista) è improntata al vincolo della solidarietà ex artt. 2055, primo comma, e 1292 c.c., allorché i rispettivi inadempimenti abbiano concorso a determinare il medesimo danno subito dal committente, seppure in ragione di più fatti illeciti concorrenti causativi del medesimo danno, anche in violazione di norme giuridiche diverse

Argomento: Responsabilità civile
Sezione: Sezione Semplice

(Cass. Civ., Sez. II, 07 luglio 2025, n. 18405) Stralcio a cura di Giovanni Pagano

“1.1.1. - Ora, in tema di appalto, la responsabilità dell'appaltatore e del direttore dei lavori (o del progettista) è improntata al vincolo della solidarietà, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2055, primo comma, e 1292 c.c., allorché i rispettivi inadempimenti abbiano concorso a determinare il medesimo danno subito dal committente (recte il medesimo evento dannoso), seppure in ragione di più fatti illeciti concorrenti causativi del medesimo danno (recte di più azioni od omissioni di ciascuno che abbiano concorso in modo efficiente a produrre l'evento), anche in violazione di norme giuridiche diverse, dovendo in tal caso il giudice procedere all'accertamento e ripartizione delle rispettive quote di responsabilità solo a fronte di specifica domanda formulata in tal senso (…). Ebbene, il vincolo della responsabilità solidale si estende all'ipotesi in cui taluno degli autori del danno debba rispondere a titolo di responsabilità contrattuale (…). (…) Segnatamente nelle obbligazioni del direttore dei lavori rientrano l'accertamento della conformità sia della progressiva realizzazione dell'opera al progetto, che delle modalità esecutive al capitolato e alle regole della tecnica, nonché l'adozione di tutti gli accorgimenti per evitare difetti costruttivi, cosicché incorre in responsabilità il professionista che ometta di vigilare e impartire le opportune disposizioni al riguardo, di controllarne l'ottemperanza da parte dell'appaltatore e, in mancanza, di riferire al committente (…). Cosicché la responsabilità dell'appaltatore e del progettista -direttore dei lavori prescelto dal committente derivano da due distinti contratti, essendo governate l'una dal rapporto di appalto, l'altra dal contratto d'opera professionale. (…) al progettista - direttore il committente può richiedere il rimborso del danno ed eventualmente la correzione del progetto, mentre all'appaltatore può chiedere l'eliminazione dei difetti dell'opera o la riduzione del prezzo e, in certi casi, la risoluzione del contratto, di guisa che il risarcimento assume un valore soltanto integrativo dei rimedi concessi in via principale (…). Senonché, avendo il committente agito contro il direttore dei lavori per far valere le sue inadempienze, correttamente l'azione, con cui la parte ha appunto fatto valere la [continua ..]

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