home / Archivio / Diritto Civile raccolta del 2025 / L'utilizzo dei permessi retribuiti ex art. 33 della Legge n. 104/1992 per finalità estranee ..

indietro stampa contenuto


L'utilizzo dei permessi retribuiti ex art. 33 della Legge n. 104/1992 per finalità estranee all'assistenza del familiare disabile, tale da interrompere il nesso causale tra assenza dal lavoro e attività assistenziale, costituisce grave inadempimento contrattuale idoneo a legittimare il licenziamento per giusta causa. Il controllo datoriale mediante agenzia investigativa è lecito se finalizzato ad accertare comportamenti fraudolenti o penalmente rilevanti del dipendente

Argomento: Del rapporto di lavoro
Sezione: Sezione Semplice

(Cass. Civ., Sez. Lav., 30 gennaio 2025, n. 2157) Stralcio a cura di Francesco Taurisano

“2.1 (...) la pronuncia gravata sul punto risulta coerente con la giurisprudenza consolidata da questa Corte (...) secondo cui, fermo restando che il controllo di terzi, sia quello di guardie particolari giurate così come di addetti di un’agenzia investigativa, non può riguardare, in nessun caso, né l’adempimento, né l’inadempimento dell’obbligazione contrattuale del lavoratore di prestare la propria opera (tra le recenti, v. Cass. n. 17004 del 2024;), tuttavia le medesime pronunce affermano reiteratamente che il controllo delle agenzie investigative può avere ad oggetto il compimento di “atti illeciti del lavoratore non riconducibili al mero inadempimento dell’obbligazione contrattuale” (...); in particolare, è costantemente ritenuto legittimo il controllo tramite investigatori che non abbia ad oggetto l’adempimento della prestazione lavorativa ma sia finalizzato a verificare comportamenti che possano configurare ipotesi penalmente rilevanti od integrare attività fraudolente, come nel caso di controllo finalizzato all'accertamento dell'utilizzo dei permessi ex lege n. 104 del 1992 (...) da ultimo, Cass. n. 6468 del 2024); 2.2 (...) per pacifica giurisprudenza di legittimità, infatti, può costituire giusta causa di licenziamento l’utilizzo, da parte del lavoratore, di permessi ex lege n. 104 del 1992 in attività diverse dall’assistenza al familiare disabile, con violazione della finalità per la quale il beneficio è concesso (...); in coerenza con la ratio del beneficio, l’assenza dal lavoro per la fruizione del permesso deve porsi in relazione diretta con l’esigenza per il cui soddisfacimento il diritto stesso è riconosciuto, ossia l’assistenza al disabile; tanto meno la norma consente di utilizzare il permesso per esigenze diverse da quelle proprie della funzione cui la norma è preordinata: il beneficio comporta un sacrificio organizzativo per il datore di lavoro, giustificabile solo in presenza di esigenze riconosciute dal legislatore (e dalla coscienza sociale) come meritevoli di superiore tutela; ove il nesso causale tra assenza dal lavoro ed assistenza al disabile difetti non può riconoscersi un uso del diritto coerente con la sua funzione e dunque si è in presenza di un uso improprio ovvero di un abuso del diritto (...), o, secondo altra prospettiva, di [continua ..]

» Per l'intero contenuto effettuare il login inizio