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Accesso ai documenti delle istituzioni UE e obbligo di conservazione: superata la presunzione di inesistenza, l'Amministrazione deve fornire spiegazioni plausibili sull'irreperibilità, nel rispetto del principio di buona amministrazione
Argomento: Dell’onere della prova
Sezione: CGUE
"36. - (…) Occorre ricordare che, come risulta dall’articolo 1 del regolamento n. 1049/2001, letto in particolare alla luce del considerando 4 del medesimo regolamento, tale regolamento mira a dare la massima attuazione al diritto di accesso del pubblico ai documenti in possesso delle istituzioni (…) «[i]n linea di principio, tutti i documenti delle istituzioni dovrebbero essere accessibili al pubblico». (…)
38. - (…) l’esercizio del diritto di accesso per qualsiasi interessato presuppone, necessariamente, che i documenti richiesti esistano e siano detenuti dall’istituzione interessata, anche se il diritto di accesso ai documenti non può essere invocato per obbligare l’istituzione a creare un documento che non esiste.
39. - (…) una siffatta presunzione [di inesistenza] può essere superata con tutti i mezzi, sulla base di indizi pertinenti e concordanti prodotti dal richiedente l’accesso.
40. - Se tale presunzione viene superata e la Commissione non può più avvalersene, essa è tenuta a provare l’inesistenza o il non possesso dei documenti richiesti fornendo spiegazioni plausibili che consentano di determinare le ragioni di una siffatta inesistenza o di un non possesso.
41. - (…) Un siffatto esercizio [del diritto di accesso] presuppone che le istituzioni interessate procedano, per quanto possibile e in modo non arbitrario e prevedibile, all’elaborazione e alla conservazione della documentazione relativa alle loro attività. (…)
57. - (…) le ricorrenti hanno prodotto elementi pertinenti e concordanti che descrivono l’esistenza di scambi, in particolare di messaggi di testo, tra la presidente della Commissione e l’amministratore delegato dell’impresa farmaceutica Pfizer, nell’ambito dell’acquisto di vaccini da parte della Commissione (…)
58. - Da quanto precede risulta che le ricorrenti sono riuscite a superare la presunzione di inesistenza e, di conseguenza, come risulta dal precedente punto 48, di non possesso dei documenti richiesti.
59. - (…) l’obbligo di diligenza (…) esige che l’amministrazione dell’Unione agisca con accuratezza e prudenza nei suoi rapporti con il pubblico, implica che detta amministrazione conduca le ricerche dei documenti ai quali è chiesto l’accesso con la maggiore diligenza possibile onde [continua ..]
Sezione: CGUE
(Trib. UE, Grande Sezione, 14 maggio 2025, Causa T-36/23)
Stralcio a cura di Ciro Maria Ruocco
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