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In tema di procedimento disciplinare, il datore di lavoro è tenuto a provvedere all'audizione del lavoratore che, dopo avere presentato giustificazioni scritte, avanzi richiesta di audizione orale entro il termine di cui al comma 5 dell'art. 7 della L. n. 300 del 1970, con conseguente illegittimità della sanzione adottata in mancanza di tale adempimento

Argomento: Del rapporto di lavoro
Sezione: Sezione Semplice

(Cass. Civ., Sez. Lav., 22 maggio 2025, n. 13681) Stralcio a cura di Francesco Taurisano

“14. La Corte territoriale, in sintesi, ha accertato: che la contestazione disciplinare che aveva condotto al licenziamento della lavoratrice era stata elevata con missiva dell’1.7.2011, che era stata ricevuta dalla lavoratrice il 4.7.2011; che in tale missiva la società aveva invitato la lavoratrice a “giustificare in forma esclusivamente scritta entro 2 giorni dal ricevimento della presente, tale suo ingiustificato comportamento…”; che, con missiva del 4.7.2011, pervenuta alla datrice di lavoro l’8.7.2011 (tempestivamente, secondo la Corte), proveniente dall’associazione sindacale alla quale la lavoratrice si era rivolta, rispetto alla contestazione dell’1.7.2011, aveva chiesto in applicazione dell’art. 7 L. n. 300/1970, di essere ascoltata personalmente (...); ma che la richiesta di audizione a difesa era rimasta inascoltata e, con propria lettera del 28.7.2011, la società aveva proceduto al licenziamento (...). 15. Secondo questa Corte, (...), l’art. 7, comma 5, della legge n. 300 del 1970 (per il quale i provvedimenti disciplinari più gravi del rimprovero verbale non possono essere applicati prima che siano trascorsi cinque giorni dalla contestazione per iscritto del fatto che vi ha dato causa) individua il termine entro il quale le eventuali difese del lavoratore devono pervenire al datore di lavoro (così Cass., sez. lav., 9.5.2012, n. 7096). Correttamente, perciò, la Corte d’appello ha anzitutto reputato tempestiva la richiesta di audizione orale della lavoratrice per il tramite di organizzazione sindacale, pervenuta alla datrice di lavoro in data 8.7.2011, facendo riferimento quale dies a quo per il rispetto del termine di difesa di cinque giorni alla data del 4.7.2011, in cui la lavoratrice aveva ricevuto la nota di contestazione disciplinare. 16. Pertanto, la nota di contestazione disciplinare dell’1.7.2011, ricevuta il 4 successivo, era in contrasto con l’art. 7 L. n. 300/1970 in una duplice chiave: per aver concesso alla lavoratrice un termine per giustificarsi (“entro 2 giorni”) inferiore a quello legale di cinque giorni; e, inoltre, per aver invitato la stessa a giustificarsi “in forma esclusivamente scritta”, così ulteriormente comprimendo ex ante il diritto di difesa della lavoratrice incolpata di potersi giustificare anche in forma orale. Condivisibilmente, allora, la Corte di merito ha in [continua ..]

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