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Illeciti privacy e cumulo materiale: il trattamento illecito di una banca dati di grandi dimensioni è autonomo e sanzionabile a sé, anche se derivante da errore del titolare

Argomento: Della tutela della privacy
Sezione: Sezione Semplice

(Cass. Civ., Sez. II, 13 giugno 2025, n. 15882)

Stralcio a cura di Ciro Maria Ruocco

“(…) I. - Preliminarmente, si debbono esaminare i rilievi di illegittimità costituzionale delle norme sanzionatorie svolti dalla ricorrente, con la sola precisazione che al caso in esame si applica il codice della privacy (D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003) nella versione anteriore alle modifiche introdotte con il D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, di adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, entrato in vigore il 25 maggio 2018 (art. 99, comma 2, del Regolamento). II - È infondato il seguente primo rilievo che riguarda la violazione dell’art. 77 Cost.: gli artt. 162 comma 2-bis e 164 bis del codice della privacy, la cui applicazione ha condotto all’ordinanza-ingiunzione del Garante per Euro 800.000,00, sono stati introdotti con il D.L. n. 207 del 2008 in assenza dei requisiti di necessità e di urgenza. (…) Condizioni, queste, che devono escludersi nel caso all'attenzione di questa Corte, dato che (...) le norme contestate sono necessarie alla piena applicazione delle disposizioni europee in materia di adeguata protezione dei dati personali dell’interessato. III. – Il secondo rilievo, attraverso il richiamo alla giurisprudenza della Corte EDU (...) investe la censura di incostituzionalità dell’art. 164 bis comma 2 del codice della privacy per violazione del principio del ne bis in idem. (…) Il Tribunale (…) ha evidenziato che (…) non si pone una questione di ne bis in idem, (…) in ragione dell’evidente eterogeneità della fattispecie delineata dall’art. 164 bis comma 2, il quale (…) non sanziona l’illecito trattamento di uno o più dati personali, bensì l’abusiva gestione di un’intera banca dati che (…) deve presentare i requisiti di speciale “rilevanza e dimensioni”. (…) in tema di illeciti amministrativi di cui al D.Lgs. n. 196 del 2003 (cd. “codice della privacy”), la fattispecie prevista dall’art. 164 bis comma 2 costituisce non un’ipotesi aggravata rispetto alle violazioni semplici ivi richiamate, ma una figura di illecito del tutto autonoma, (…) sicché, in caso di concorso di violazioni di altre disposizioni unitamente a quella in esame, ne deriva un’ipotesi di cumulo materiale delle sanzioni amministrative; 1. (…) il primo [continua ..]

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