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Il nuovo quadro UE–USA sui trasferimenti di dati personali è legittimo: la DPRC garantisce indipendenza e la raccolta in blocco dei dati, sottoposta a controllo giurisdizionale a posteriori, è conforme ai requisiti di tutela equivalenti a quelli europei

Argomento: Della tutela della privacy
Sezione: CGUE

(CGUE, Tribunale, 3 settembre 2025, causa T-533/23)

Stralcio a cura di Ciro Maria Ruocco

“(...) Il Tribunale respinge il ricorso diretto all’annullamento del nuovo quadro per il trasferimento di dati personali tra l’Unione europea e gli Stati Uniti. In tal modo, esso conferma che, alla data di adozione della decisione impugnata, gli Stati Uniti d’America garantivano un livello adeguato di protezione dei dati personali trasferiti dall’Unione verso organizzazioni stabilite in tale paese. (...) (...) Per quanto riguarda, in primo luogo, la DPRC, il Tribunale constata, in particolare, che la nomina dei giudici della DPRC e il funzionamento di quest’ultima sono accompagnati da varie garanzie e condizioni dirette ad assicurare l’indipendenza dei suoi membri. Inoltre, i giudici della DPRC possono essere revocati solo dal procuratore generale e unicamente per un motivo valido e il procuratore generale e le agenzie di intelligence non possono ostacolare o influenzare indebitamente il loro lavoro. (...) (...) Il Tribunale rileva inoltre che, ai sensi della decisione impugnata, la Commissione è tenuta a seguire in modo permanente l'applicazione del contesto normativo sul quale essa si fonda. Pertanto, se il contesto normativo in vigore negli Stati Uniti al momento dell’adozione della decisione impugnata cambia, la Commissione può decidere, ove necessario, di sospendere, modificare o abrogare la decisione impugnata o di limitarne l'ambito di applicazione. (...) (...) Per quanto riguarda, in secondo luogo, la raccolta in blocco di dati personali, il Tribunale sottolinea che nessun elemento nella sentenza Schrems II suggerisce che essa debba essere obbligatoriamente oggetto di un’autorizzazione preventiva rilasciata da un’autorità indipendente. (...) Dal fascicolo risulta che il diritto degli Stati Uniti assoggetta le attività di intelligence alla sorveglianza giudiziaria a posteriori della DPRC. Di conseguenza, secondo il Tribunale, non si può ritenere che la raccolta in blocco di dati personali effettuata dalle agenzie di intelligence americane non soddisfi i requisiti derivanti dalla sentenza Schrems II. (...) (...) Alla luce di tali elementi, il Tribunale respinge il motivo concernente la raccolta in blocco dei dati personali e, pertanto, il ricorso nel suo insieme. (...)”

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