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Ai sensi del reg. (UE) 2018/1725, i dati pseudonimizzati restano “dati personali” per il titolare che dispone delle informazioni aggiuntive idonee a rendere identificabili gli interessati. Per il destinatario, tali dati possono essere considerati non personali se non sussistono mezzi ragionevoli di re-identificazione. L´obbligo di informare i destinatari deve essere assolto al momento della raccolta e dal punto di vista del titolare, indipendentemente dalle possibilità di identificazione in capo al destinatario. L´identificabilità richiede una valutazione caso per caso, considerando costi, tempi, tecnologie disponibili e incroci con altre banche dati.

Argomento: Della tutela della privacy
Sezione: CGUE

(CGUE, Sez. I, 04 settembre 2025, causa C-413/23 P)

Stralcio a cura di Ciro Maria Ruocco

“(…)  52. - Al fine di garantire un’applicazione uniforme e coerente del diritto dell’Unione, occorre quindi assicurare un’interpretazione identica dell’articolo 3, punto 1, del regolamento 2018/1725, dell’articolo 4, punto 1, del RGPD e dell’articolo 2, lettera a), della direttiva 95/46 (…) (…) 54. - La Corte ha dichiarato che l’uso dell’espressione “qualsiasi informazione” (…) riflette l’obiettivo (…) di attribuire un’accezione estesa a tale nozione, che comprende potenzialmente ogni tipo di informazioni, tanto oggettive quanto soggettive, sotto forma di pareri o di valutazioni, a condizione che esse “riguardino” la persona interessata. 55. - Un’informazione riguarda una persona fisica identificata o identificabile qualora, in ragione del suo contenuto, della sua finalità o del suo effetto, essa sia connessa a una persona identificabile. (…) (…) 58. - la particolare natura delle opinioni o dei punti di vista personali che, in quanto espressione del pensiero di una persona, sono necessariamente strettamente connessi a quest’ultima. (…) (…) 60. - Ne consegue che il Tribunale è incorso in un errore di diritto dichiarando (…) che il GEPD (…) avrebbe dovuto esaminare il contenuto, la finalità o gli effetti di dette osservazioni, essendo pacifico che esse esprimevano l’opinione o il punto di vista personale dei loro autori. (…) 72. - la pseudonimizzazione non costituisce quindi un elemento della definizione dei “dati personali”, ma si riferisce all’attuazione di misure tecniche e organizzative dirette a ridurre il rischio di mettere in correlazione un insieme di dati con l’identità degli interessati. 73. - l’esistenza stessa di tali informazioni [aggiuntive] osta a che dati che sono stati oggetto di una pseudonimizzazione possano, in ogni caso, essere considerati dati anonimi (…) (…) 75. - la pseudonimizzazione ha segnatamente l’obiettivo di evitare che l’interessato possa essere identificato mediante i soli dati pseudonimizzati. 76./77. - il SRB disponeva (…) delle informazioni aggiuntive che consentono di attribuire le osservazioni (…) cosicché, per esso, tali osservazioni conservano, nonostante la pseudonimizzazione, il loro carattere personale. Per [continua ..]

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