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Il versamento, concordato tra le parti, della somma costituente l'esatto (ovvero integrale) adempimento dell'obbligazione di pagamento del prezzo indicato nel contratto preliminare non è compatibile con la previsione (e, dunque, la dazione) di una caparra confirmatoria, essendo l'evenienza dell'anticipato adempimento totale della prestazione principale dovuta escludente, di per sé, la configurabilità di detta caparra, non legittimando, dunque, nemmeno l'esercizio del recesso contemplato dall'art. 1385, comma 2, c.c.

Argomento: Dei contratti in generale
Sezione: Sezione Semplice

(Cass. Civ., Sez. II, 30 ottobre 2025, n. 28700)

Stralcio a cura di Valeria Ferro

“3.1. (…) Invero, come dedotto dalla ricorrente, la Corte abruzzese non ha svolto specificamente alcun minimo argomento logico-giuridico circa la gravità del supporto inadempimento della ricorrente odierna, quale promissaria acquirente, essendosi limitata a ravvisare la legittimità del recesso della promittente venditrice ex art. 1385 c.c. dal contratto preliminare del 30 ottobre 2006, nonostante l’insussistenza della previsione effettiva (per quanto infra) di una vera e propria caparra confirmatoria, costituendo la somma pagata (contestualmente alla sottoscrizione con il rilascio di apposita quietanza) di Euro 33.000,00 (ancorché formalmente corrisposta anche “a titolo di caparra confirmatoria: v. art. 2 del contratto stesso, come riportato a pag. 11 del ricorso) l’intero prezzo convenuto per la futura vendita definitiva. Pertanto, l’obbligazione relativa al pagamento del prezzo era già stata adempiuta esattamente. A fronte di tale svolgimento della vicenda contrattuale, la Corte distrettuale avrebbe dovuto accertare - se effettivamente sussistente, adottando apposita motivazione sul punto - la non scarsa importanza dell’inadempimento, tale da giustificare il recesso (v., ex multis, per l’applicabilità al recesso, Cass. n. 409/2012 e Cass. 21209/2019); peraltro, tale accertamento, attenendo all’individuazione della fattispecie concreta, risulta sganciato dalla regola dell’onere della prova e compete al giudice d’ufficio (cfr., ad es., Cass. n. 23148/2013 e Cass. n. 16084/2007). Sotto altro profilo (involto dal terzo motivo), ove anche si volesse considerare che le parti avevano inteso formalmente stabilire anche una caparra confirmatoria (con la citata previsione di cui al secondo contratto) corrispondente all’indicato prezzo totale della prestazione dovuta dalla promissaria acquirente, è evidente che la corresponsione del prezzo nella sua integrità non avrebbe potuto comportare che la stessa somma potesse svolgere anche la funzione di una clausola riconducibile all’art. 1385, comma 1, c.c., con la possibilità della produzione degli effetti di cui al secondo comma della stessa norma. Si evidenzia sul punto, in generale, che la circostanza che, in caso di inadempimento, la caparra debba essere “imputata alla prestazione dovuta” (recte alla prestazione principale da adempiere), lascia intendere che essa non [continua ..]

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