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L'estinzione della società, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, non comporta anche l'estinzione dei crediti della stessa, i quali costituiscono oggetto di trasferimento in favore dei soci, salvo che il creditore abbia inequivocamente manifestato, anche attraverso un comportamento concludente, la volontà di rimettere il debito, comunicandola al debitore, e sempre che quest'ultimo non abbia dichiarato, in un congruo termine, di non volerne profittare. A tal fine, non risulta sufficiente la mancata iscrizione del credito nel bilancio di liquidazione, la quale non giustifica di per sé la presunzione dell'avvenuta rinunzia allo stesso, incombendo al debitore convenuto in giudizio dall'ex-socio, o nei confronti del quale quest'ultimo intenda proseguire un giudizio promosso dalla società, l'onere di allegare e provare la sussistenza dei presupposti necessari per l'estinzione del credito

Argomento: Delle società
Sezione: Sezioni Unite

(Cass. Civ., Sez. Un., 16 luglio 2025, n. 19750) Stralcio a cura di Francesco Taurisano

"6. (...) l'ordinanza interlocutoria richiama innanzitutto le due pronunce delle Sezioni Unite con cui, in riferimento alla disciplina introdotta dalla riforma del diritto societario di cui al d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, fu enunciato il principio di diritto secondo cui, ove all'estinzione della società, di persone o di capitali, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale, mentre le obbligazioni della società non si estinguono, (…), ma si trasferiscono ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, pendente societate, fossero limitatamente o illimitatamente responsabili per i debiti sociali, i diritti e i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta si trasferiscono ai soci, in regime di contitolarità o comunione indivisa, con esclusione delle mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio, e dei crediti ancora incerti o illiquidi, la cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto un'attività ulteriore (giudiziale o extragiudiziale), giacché il mancato espletamento di tale attività da parte del liquidatore consente di ritenere che la società vi abbia rinunciato, a favore di una più rapida conclusione del procedimento estintivo (...). A tali pronunce ne seguirono altre conformi, (…). Tanto premesso, la Prima Sezione civile rileva che, nell'ambito di tale indirizzo, alcune pronunce hanno ravvisato nell'inerzia del liquidatore un elemento idoneo a fondare una presunzione qualificata di rinuncia alle predette pretese, ancorché relative a crediti incerti ed illiquidi: (…). Tale assunto non è stato integralmente condiviso dalla giurisprudenza successiva, la quale ha affermato, in tema di cancellazione volontaria, che l'estinzione della società, ove intervenuta in pendenza di un giudizio dalla stessa originariamente intrapreso, non determina anche l'estinzione della pretesa azionata, salvo che il creditore abbia manifestato, anche attraverso un comportamento concludente, la volontà di rimettere il debito, comunicandola al debitore e sempre che quest'ultimo non abbia dichiarato, in un congruo termine, di non volerne profittare (...); (...). [continua ..]

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