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» Quando una sentenza d'appello si fonda su più rationes decidendi autonome e alternative – come quella sulla chat aziendale (strumento di lavoro ex art. 4 co. 2) e quella sui controlli difensivi – occorre impugnare specificamente tutte nel ricorso per cassazione, pena l'inammissibilità per difetto di interesse delle censure sulle altre, consolidandone la definitività sul punto. La chat aziendale fornita dal datore per svolgere la prestazione lavorativa rientra tra gli “strumenti di lavoro” di cui all'art. 4 co. 2 St. lav. (post d.lgs. 151/2015), consentendo l'utilizzo disciplinare dei suoi contenuti – anche per licenziamento – a patto di adeguata informativa preventiva al lavoratore e rispetto del d.lgs. n. 196/2003 (privacy), in distinta regolamentazione rispetto ai controlli difensivi ex post sorretti da fondato sospetto