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La decadenza dalla responsabilità genitoriale rappresenta una misura estrema che implica una valutazione di non affidabilità del genitore a curare gli interessi del figlio; va valutata non solo l'idoneità o l'attitudine della madre e del padre all'esercizio della responsabilità genitoriale, bensì anche l'effettiva sussistenza, in concreto, di specifiche condotte pregiudizievoli suscettibili, sulla scorta di un giudizio prognostico, di potenzialmente incidere, in modo grave, sul benessere psico-fisico ed evolutivo del minore

Argomento: Delle persone e della famiglia
Sezione: Sezione Semplice

(Cass. Civ., Sez. I, 9 dicembre 2025, n. 32004) Stralcio a cura di Valeria Ferro

“(…) La vicenda trova la sua origine in una telefonata della minore, che all’epoca non aveva ancora compiuto tredici anni, la quale, reduce da un lockdown epocale, non sentendosi compresa dalla mamma ed in generale da entrambi i genitori, chiamava il “Telefono Azzurro” per segnalare il proprio malessere psicologico. In particolare, il giorno 6 marzo 2021, la minore contattò il “Telefono Azzurro” riferendo che i genitori (non uniti in matrimonio e, all’epoca, non più conviventi) litigavano spesso e avevano difficoltà, per un verso, a comprenderla nelle sue esigenze emotive e, per l’altro verso, a sostenerla nel percorso di affermazione del suo orientamento sessuale. Nel corso della telefonata, e nei successivi approfondimenti svolti dai servizi sociali, la minore raccontava, in particolare, di sentirsi non compresa e accettata nella propria identità e nel proprio orientamento affettivo, soprattutto dalla mamma, poco empatica nell’affrontare i disagi della figlia e descritta come persona nervosa ed irascibile. In questo contesto, C.C. ha accolto con favore e con sollievo il collocamento in comunità e, in sede di ascolto, inizialmente ha ipotizzato la sua fuoriuscita dalla comunità solo nel caso in cui fosse potuta andare a vivere con il padre o con i nonni paterni, per poi prendere atto della incapacità anche del padre a sostenerla e a darle risposte adeguate. 6. Nel caso di specie, la scelta della minore di allontanarsi da entrambi i genitori, considerati responsabili del proprio malessere, per quanto dolorosa e significativa di una difficoltà relazionale con il padre e la madre, è stata assunta come l’unico parametro per disporre la loro decadenza dalla responsabilità genitoriale, senza verificare, attraverso una specifica azione di supporto dei servizi sociali territoriali, le possibilità di recuperare il rapporto con i propri genitori. 7. (…) La giurisprudenza di questa Corte ha chiarito che il provvedimento di decadenza dalla responsabilità genitoriale è adottabile qualora la condotta del genitore si traduca in un grave pregiudizio per il minore, dovendo il giudice di merito esprimere una prognosi sull’effettiva ed attuale possibilità di recupero, attraverso un percorso di crescita e sviluppo, delle capacità e competenze genitoriali, con riferimento alla elaborazione, [continua ..]

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