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» In tema di responsabilità per danni da cose in custodia (art. 2051 c.c.), il nesso di causalità tra la cosa e il danno non si presume in modo assoluto. Se la condotta della vittima è la causa esclusiva del danno, la responsabilità del custode viene meno, anche senza che si integri un caso fortuito. Questo accade quando il pericolo della cosa non è occulto, ma visibile e prevedibile con l'uso della normale diligenza. In questi casi, la scelta del danneggiato di agire imprudentemente, nonostante la consapevolezza del rischio, è tale da interrompere il legame eziologico, rendendo la sua condotta l'unica vera causa del pregiudizio subito
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