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» La rinuncia alla proprietà immobiliare è un atto unilaterale e non recettizio, volto esclusivamente a dismettere il diritto di proprietà, realizzando l'interesse patrimoniale del proprietario protetto dalla relazione assoluta di attribuzione. Tale rinuncia produce ex lege l'effetto di acquisto dello Stato a titolo originario in caso di vacanza del bene. La rinuncia, quindi, trova causa nel mero interesse del proprietario, senza necessità dell'adesione di altri, e non può essere dichiarata nulla per motivi di illiceità o contrarietà a limiti costituzionali. Quando la rinuncia è motivata da un interesse egoistico, non si configura un abuso né una violazione di limiti costituzionali, e l'atto si considera valido e lecito