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ARTICOLI su: remissione del debito

» I crediti di una società commerciale estinta non possono ritenersi rinunciati per il solo fatto che non sono stati evidenziati nel bilancio finale di liquidazione

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» L'estinzione della società, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, non comporta anche l'estinzione dei crediti della stessa, i quali costituiscono oggetto di trasferimento in favore dei soci, salvo che il creditore abbia inequivocamente manifestato, anche attraverso un comportamento concludente, la volontà di rimettere il debito, comunicandola al debitore, e sempre che quest'ultimo non abbia dichiarato, in un congruo termine, di non volerne profittare. A tal fine, non risulta sufficiente la mancata iscrizione del credito nel bilancio di liquidazione, la quale non giustifica di per sé la presunzione dell'avvenuta rinunzia allo stesso, incombendo al debitore convenuto in giudizio dall'ex-socio, o nei confronti del quale quest'ultimo intenda proseguire un giudizio promosso dalla società, l'onere di allegare e provare la sussistenza dei presupposti necessari per l'estinzione del credito

ARTICOLI di ALTRE RIVISTE in cui si tratta: remissione del debito

» Effetti esdebitatori e obbligazione solidale passiva (rivista Diritto Fallimentare delle Società)


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