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L'affidamento condiviso del figlio: il genitore collocatario può assumere decisioni in autonomia su questioni ordinarie di tipo scolastico, sportivo e ricreativo

Francesca Lucia Maria Racioppi

Con l’ordinanza n. 31571 del 2024, la Suprema Corte di Cassazione ha chiarito che, nell’ambito dell’affidamento condiviso, l’attribuzione al genitore collocatario del potere di assumere autonomamente le decisioni relative all’ordinaria amministrazione, ai sensi dell’art. 337-ter, comma 3, c.c., non integra una deroga al principio della responsabilità genitoriale condivisa, ma ne costituisce una modulazione legittima e funzionale a garantire la continuità e la stabilità della vita quotidiana del minore, nel rispetto del suo interesse prevalente.

IL CASO

La vicenda trae origine dal ricorso proposto da L.D., padre del minore A., per l’affidamento esclusivo del figlio, nato dalla relazione con W.P., deducendo, in suo favore, la condotta ostativa della madre, in particolare rispetto alla prosecuzione del percorso terapeutico, già intrapreso dal minore.
Il Tribunale di Torino, pur riscontrando un'elevata conflittualità tra i genitori, rigettava la richiesta di affidamento esclusivo, confermando il regime condiviso e disponendo una riduzione dei tempi di frequentazione con la madre, nonché il coinvolgimento dei Servizi Sociali per mitigare le conflittuali dinamiche genitoriali. 

In sede di reclamo, la Corte d’Appello accoglieva parzialmente le doglianze del padre. Pur riconoscendo un legame affettivo tra il minore e la madre, evidenziava in quest’ultima fragilità emotive e difficoltà comunicative, ritenute comunque superabili con adeguato supporto psicoterapeutico. Escludeva, pertanto, l’affidamento super-esclusivo e disponeva che le decisioni di maggiore interesse (istruzione, salute, educazione e residenza abituale) fossero adottate congiuntamente. Attribuiva, invece, al padre, quale genitore collocatario, la facoltà di assumere in autonomia le determinazioni relative agli aspetti ordinari della vita del minore, come le attività scolastiche, sportive e ricreative.

Avverso tale decreto, L.D. proponeva ricorso per Cassazione, deducendo, da un lato, la violazione degli artt. 337-ter e 337-quater c.c., per avere il giudice di merito configurato un modello spurio di affidamento condiviso, assimilabile a un affidamento esclusivo mascherato. Dall’altro lato, il ricorrente lamentava la nullità del provvedimento impugnato per motivazione contraddittoria, oltreché per omesso esame delle risultanze della consulenza tecnica d’ufficio, che – a suo giudizio – avrebbero giustificato il riconoscimento dell’affidamento esclusivo in suo favore.
Si costituiva in giudizio la madre, W.P., la quale proponeva ricorso incidentale, censurando, a sua volta, la violazione dell’art. 337-ter, commi 2 e 3, c.c., assumendo che l’attribuzione, in via esclusiva, al padre del potere decisionale sulle questioni di ordinaria amministrazione, pur formalmente in un contesto di affido condiviso, determinasse una sostanziale compressione del principio di bigenitorialità, con conseguente elisione del proprio ruolo genitoriale nella vita quotidiana del minore.

LA DECISIONE DELLA SUPREMA CORTE

Quanto al ricorso principale, la Suprema Corte ne dichiarava l’inammissibilità, rilevando come le censure sollevate dal padre non scalfissero la ratio decidendi della pronuncia impugnata, traducendosi, in realtà, in una sollecitazione al riesame del merito delle controversia, inammissibile nel giudizio di legittimità. La Corte d’Appello, ritenuta insussistente la necessità di un affido esclusivo, aveva confermato l’affidamento condiviso con collocamento presso il padre – e la contestuale attribuzione, a quest’ultimo, delle decisioni relative all’ordinaria amministrazione. Soluzione, questa, ritenuta dalla Suprema Corte conforme all’interesse del minore, evidenziando come la conflittualità tra i genitori, di per sé, non giustifichi l’esclusione del regime condiviso, potendo anzi costituire un’opportunità per rafforzare la cooperazione genitoriale, se adeguatamente supportata.

L’INTERPRETAZIONE DELL’ART. 337-TER, COMMA 3, C.C.

Quanto al ricorso incidentale, gli Ermellini hanno ritenuto infondata la doglianza, sollevata dalla madre, sulla presunta violazione del principio di bigenitorialità. A sostegno della propria decisione, la Suprema Corte ha valorizzato il dato letterale e sistematico dell’art. 337-ter, comma 3, c.c., che testualmente recita: “… Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, il giudice può stabilire che i genitori esercitino la responsabilità genitoriale separatamente…’”.

Secondo la Corte di legittimità, il provvedimento impugnato “… muovendo dall’affidamento condiviso del minore, ha fatto applicazione della suddetta norma, dalla quale è dato desumere la disciplina afferente alla distinzione tra le decisioni di maggior interesse e quelle di ordinaria amministrazione relative ai figli”. In tale prospettiva, la Corte d’Appello, attribuendo al padre collocatario il potere di decidere autonomamente sulle questioni ordinarie di natura scolastica, sportiva e ricreativa, ha operato “… nell’implicito presupposto che ciò corrisponda al miglior interesse del minore…”, in piena aderenza al dettato normativo e nel rispetto del principio del prevalente interesse del minore.

Tale statuizione, ad avviso degli Ermellini, non solo non si pone in contrasto con la disciplina dell’affidamento condiviso, ma ne rappresenta una legittima declinazione, ispirata a criteri di funzionalità e pragmatismo, senza che ne risulti compromesso l’equilibrio sostanziale tra le figure genitoriali

IL BILANCIAMENTO CON IL PRINCIPIO DI BIGENITORIALITÀ

La Corte di Cassazione ha chiarito che le decisioni inerenti l’ordinaria amministrazione ben si distinguono, da quelle di maggiore interesse, poiché non implicano scelte strategiche o di indirizzo educativo, ma attengono, piuttosto, alla gestione concreta e quotidiana della vita del minore, ovvero all’attuazione di decisioni già condivise tra i genitori.

In tale ambito, la possibilità per uno solo dei genitori – in particolare quello collocatario – di agire autonomamente è espressamente prevista dall’art. 337-ter, comma 3, c.c., e non integra una violazione del principio di bigenitorialità, inteso nella sua accezione sostanziale come partecipazione effettiva e significativa di entrambi i genitori alla crescita del figlio.

Richiamando il proprio consolidato orientamento, la Corte, in punto di diritto, ha stabilito che: " … in tema di affidamento condiviso, la frequentazione, del tutto paritaria, tra genitore e figlio che si accompagna a tale regime, nella tutela dell'interesse morale e materiale del secondo, ha natura tendenziale, ben potendo il giudice di merito individuare, nell'interesse del minore, senza che possa predicarsi alcuna lesione del diritto alla bigenitorialità, un assetto che se ne discosti, al fine di assicurare al minore stesso la situazione più confacente al suo benessere e alla sua crescita armoniosa e serena (Cass., n. 4790/2022)".

La pronuncia, dunque, si inserisce nel solco di una lettura evolutiva del principio di bigenitorialità, non inteso come simmetria aritmetica nei tempi di permanenza o nella distribuzione delle funzioni genitoriali, bensì come garanzia di un apporto effettivo e qualitativamente rilevante di entrambi i genitori alla vita del figlio, modulabile in funzione del superiore interesse del minore.

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

L'ordinanza n. 31571/2024 offre una lettura pragmatica e funzionale dell'istituto dell'affidamento condiviso, ribadendone l'intrinseca flessibilità. La Suprema Corte avalla la possibilità per il giudice di merito di modellare concretamente l'esercizio della responsabilità genitoriale, distinguendo nettamente tra le decisioni di "maggior interesse" – che restano ancorate al principio della codecisione – e quelle di "ordinaria amministrazione". Per queste ultime, l'art. 337-ter, comma 3, c.c. consente espressamente una deroga all'esercizio congiunto, permettendo al giudice di attribuire il potere decisionale separato, tipicamente al genitore collocatario. Tale scelta mira a snellire la gestione della vita quotidiana del minore, prevenendo che questioni di routine diventino fonte di stallo o di ulteriore conflitto, e ciò senza compromettere il coinvolgimento di entrambi i genitori nelle scelte fondamentali per la crescita, l'educazione e la salute del figlio. La decisione della Cassazione sottolinea come tale assetto, se motivato dalla rispondenza al superiore interesse del minore, sia pienamente compatibile con il principio di bigenitorialità, inteso non come simmetria aritmetica nella ripartizione degli atti gestionali, bensì come garanzia di una presenza costante, effettiva e significativa di entrambe le figure genitoriali nel percorso evolutivo del figlio.

Argomento: Delle persone e della famiglia
Sezione: Sezione Semplice

(Cass. Civ., Sez. I, 09 dicembre 2024, n. 31571)

Stralcio a cura di Giovanni Pagano

“(…) Il primo motivo del ricorso principale è inammissibile. Il A.A. lamenta che la Corte d'Appello, statuendo che lo stesso, nell'ambito di un affidamento condiviso (che ha ritenuto di riconfermare), quale genitore collocatario, possa assumere decisioni in autonomia dalla madre sulle questioni ordinarie di tipo, scolastico, sportivo e ricreativo, relative al figlio, avrebbe creato una figura di affidamento condiviso 'spuria', non prevista dalla normativa, né dall'interpretazione giurisprudenziale, considerando che per attribuire il potere di adottare le decisioni di carattere 'ordinario' esclusivamente al medesimo ricorrente, la Corte consequenzialmente avrebbe dovuto disporre l'affido esclusivo, e non quello condiviso. (…) il provvedimento del Tribunale aveva affidato il minore congiuntamente ad entrambi i genitori, con residenza e collocazione prevalente presso il padre e con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione. La Corte d'Appello ha, poi, (…), disposto che le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore, dovranno essere sempre concordate da entrambi i genitori sia nei contenuti sia nelle modalità attuative. Per le questioni di ordinaria amministrazione, ritiene invece la Corte che debba essere attribuito al genitore collocatario cioè al padre il potere di assumere decisioni in autonomia sulle questioni ordinarie di tipo scolastico, sportivo e ricreativo. Ora, (…), il ricorrente (…) lamenta che la suddetta decisione sul potere assegnatogli di assumere decisioni in autonomia sulle questioni ordinarie di tipo scolastico, sportivo e ricreativo sarebbe stato compatibile solo con un provvedimento di affidamento esclusivo del minore al padre. Al contrario, va osservato che, dato che la Corte d'Appello ha esplicitato diffusamente le ragioni a sostegno dell'affidamento condiviso del minore (seppure con il collocamento presso il padre) e ritenuto del tutto compatibile con tale disciplina l'attribuzione al padre dei citati poteri in tema di ordinaria amministrazione, la doglianza tende a riesaminare l'apprezzamento di merito della Corte d'Appello. (…) Va rilevato, al riguardo, che la mera conflittualità riscontrata tra i genitori non coniugati, che vivono separati, non preclude il ricorso al regime preferenziale [continua ..]

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