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Il Comune non risponde in solido con chi non ha costruito le barriere architettoniche per discriminazione del disabile

Argomento: Dei diritti della personalità
Sezione: Sezione Semplice

(Cass. Civ., Sez. I, 15 giugno 2023, n. 17138)

stralcio a cura di Ciro Maria Ruocco

“ (…) 4.3.3. – Per restare sul tema del presente giudizio, va affermato che possono certamente rientrare nell’ambito della “discriminazione indiretta” ai sensi dell’art. 2 della legge n.67/2006,  le barriere architettoniche ostacolanti l’accesso, sulla cui presenza presso l’immobile di proprietà della germana, è stata focalizzata la originaria azione del disabile nel caso in esame, qualora abbiano determinato – come accertato nel caso di specie - una condizione di svantaggio per quest’ultimo - costituita dalla lesione del diritto a poter accedere ed a potersi spostarsi dall’abitazione, ove era domiciliato, in maniera dignitosa - rispetto all’omologa situazione in cui si trovi la persona priva di disabilità. In proposito, questa Corte ha anche affermato che l’esistenza di «ampia definizione legislativa e regolamentare di barriere architettoniche e di accessibilità rende la normativa sull’obbligo dell’eliminazione delle prime, e sul diritto alla seconda per le persone con disabilità, immediatamente precettiva ed idonea a far ritenere prive di qualsivoglia legittima giustificazione la discriminazione o la situazione di svantaggio in cui si vengano a trovare queste ultime», consentendo loro «il ricorso alla tutela antidiscriminatoria, quando l’accessibilità sia impedita o limitata» ciò, a prescindere, «dall’esistenza di una norma regolamentare apposita che attribuisca la qualificazione di barriera architettonica ad un determinato stato dei luoghi» (così, in motivazione, Cass. n. 18762/2016, tema affrontato anche in Cass. n. 3691/2020), ed ha così messo in luce che ciò che rileva, ai fini dell’accertamento ex art.28 del d.lgs. n.150/2011, è la situazione di fatto concretamente verificata e non la qualificazione giuridica dei luoghi. Una conclusione, questa, che appare del tutto in linea con la necessità di assicurare alla normativa suddetta un’interpretazione conforme a Costituzione, se è vero che - come sottolinea la stessa giurisprudenza costituzionale – l’accessibilità «divenuta una qualitas essenziale» perfino «degli edifici privati di nuova costruzione ad uso di civile abitazione, quale conseguenza dell’affermarsi, nella coscienza sociale, del dovere collettivo di [continua ..]

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