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Acquisto di materiali presso terzi da parte dell'appaltatore: azioni risarcitorie e tempestività della denuncia

Argomento: Contratto di appalto
Sezione: Sezione Semplice

(Cass. Civ., Sez. II, 9 maggio 2023 n. 12337)

stralcio a cura di Giovanni Pagano

4.2. E' principio consolidato, più volte affermato da questa Corte che, in tema di appalto, l'appaltatore si trova, rispetto ai materiali acquistati dallo stesso presso terzi e messi in opera in esecuzione del contratto, in una posizione analoga a quella dell'acquirente successivo nell'ipotesi della c.d. "vendita a catena", potendosi, conseguentemente, configurare, in suo favore, due distinte fattispecie di azioni risarcitorie: quella contrattuale, esperibile soltanto nei confronti del "venditore immediato" e quella extracontrattuale, per essere tenuto indenne di quanto versato al committente ex art. 1669 c.c. in ragione dei danni sofferti per i vizi dei materiali posti in opera (Cassazione civile sez. II, 21/05/2020, n. 9374; Cassazione civile sez. II, 30/08/2002, n. 12704). 4.3. Nella vendita a catena, ciascuno dei successivi acquirenti agisce in regresso contro il proprio immediato dante causa in forza del proprio e distinto rapporto contrattuale di compravendita e senza che fra l'azione principale e la successiva domanda di regresso si costituisca alcun vincolo di interdipendenza. (…) 4.5. Il principio dell'autonomia di ciascuna vendita non impedisce quindi al rivenditore di proporre, nei confronti del proprio venditore, domanda di rivalsa di quanto versato a titolo di risarcimento del danno all'acquirente, quando l'inadempimento del rivenditore sia direttamente connesso e consequenziale alla violazione degli obblighi contrattuali verso di lui assunti dal primo venditore (Cassazione civile sez. II, 24/01/2020, n. 1631; Cassazione civile sez. II, 05/02/2015, n. 2115). (…) 5.4. In tema di garanzia per i vizi della cosa venduta, è consolidato il principio secondo cui, eccepita dal venditore la tardività della denuncia rispetto alla data di consegna della merce, incombe sull'acquirente, trattandosi di condizione necessaria per l'esercizio dell'azione, l'onere della prova di aver denunziato i vizi nel termine di legge ex art. 1495 c.c. (Cassazione civile sez. II, 14/05/2008, n. 12130) (…).

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