home / Archivio / Diritto Civile raccolta del 2022 / Il termine cadente di venerdì va rispettato anche se il sabato è festivo

indietro stampa contenuto leggi libro


Il termine cadente di venerdì va rispettato anche se il sabato è festivo

Argomento: Termini Appello
Sezione: Sezione Semplice

(Cass. Civ., Sez. Lavoro, 16 giugno 2023, n. 17280)

stralcio a cura di Ciro Maria Ruocco

“ (…) 1. – L’art. 155, ai commi 4, 5 e 6, c.p.c. dispone: “Se il giorno di scadenza è festivo la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo. La proroga prevista dal quarto comma si applica altresì ai termini per il compimento degli atti processuali svolti fuori dell’udienza che scadono nella giornata del sabato. Resta fermo il regolare svolgimento delle udienze e di ogni altra attività giudiziaria, anche svolta da ausiliari, nella giornata del sabato, che ad ogni effetto è considerata lavorativa”. Dall’interpretazione sistematica di questi commi si evince che il legislatore considera, in via di principio, la giornata del sabato come lavorativa (co. 6), ma ciononostante ed eccezionalmente la esclude dal computo del termine soltanto per il compimento di atti processuali “fuori dell’udienza” (co. 5). Trattandosi di una norma eccezionale, essa è insuscettibile di interpretazione estensiva e di applicazione analogica (art. 14 disp. prel. c.c.). Inoltre, con il comma 5^ dell’art. 155 c.p.c. il legislatore ha solo inteso affermare che per il compimento di atti processuali “fuori dell’udienza” i giorni settimanali disponibili sono cinque (e non sei). Non a caso nella formulazione dell’art. 155 c.p.c. anteriore alla novella apportata dall’art. 2, co. 1, lett. f), della legge 28/12/2005, n. 263 (che vi ha aggiunto i commi 5^ e 6^), il differimento del termine era previsto solo nel caso cui cadesse in giorno festivo, non anche di sabato. Nella vigenza di quel regime questa Corte aveva affermato che “In tema di computo dei termini, ai sensi dell’articolo 155 cod. proc. civ., poiché ai fini dell’individuazione dei giorni festivi deve farsi riferimento al d.P.R. 28 dicembre 1985, n.792, la giornata di sabato, salvo che in essa ricada una delle festività indicate nel suddetto decreto, non è da considerarsi? “giorno festivo” (Cass. n. 5114/2009). A seguito della novella del 2005 il sabato è rimasto comunque giorno lavorativo ad ogni effetto, ad eccezione del compimento di atti processuali “fuori dell’udienza”, per i quali è stato eccezionalmente equiparato al giorno festivo. Dunque, contrariamente all’assunto del ricorrente, il sostantivo “sabato” adoperato dal legislatore non equivale a [continua ..]

» Per l'intero contenuto effettuare il login inizio