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È Discriminatorio vietare ai non vedenti l´accesso alle scale mobili con cani-guida

Argomento: Della responsabilità civile
Sezione: Sezione Semplice

(Cass. Civ., Sez. III, 05 aprile 2023, n. 9384)

stralcio a cura di Ciro Maria Ruocco

“5.1 – (…)  È doveroso premettere che la L. n. 67 del 2006 appresta misure per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità che siano vittime di discriminazioni, al fine di garantire alle stesse, in attuazione di principi costituzionali (di eguaglianza e di parità di trattamento: art. 3) e sovranazionali (art. 14 della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo), “il pieno godimento dei diritti civili, politici, economici e sociali”. Onde realizzare lo scopo, la legge sancisce, con norme dalla portata immediatamente precettiva, divieti di discriminazione delle persone disabili nei rapporti non soltanto pubblici ma anche tra privati, ovvero senza alcuna limitazione soggettiva dei destinatari dell’obbligo di non discriminazione (sul tema, cfr. Cass. 23/09/2016, n. 18762; Cass. 13 febbraio 2020, n. 3691). La nozione di discriminazione è positivamente definita dalla L. n. 67 del 2006 attraverso due possibili declinazioni: la discriminazione diretta, la quale si verifica (art. 2) ogni qualvolta una persona, per motivi connessi alla disabilità, riceve un trattamento diverso e meno favorevole di quello riservato ad una persona non disabile in situazione analoga; la discriminazione indiretta, la quale si configura (art.3) quando “una disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un patto o un comportamento apparentemente neutri” mettano una persona con disabilità in posizione di svantaggio rispetto ad altre persone. Come chiarito da questa Corte, la locuzione “disposizione” che concreta il concetto di discriminazione indiretta va riferita anche ai regolamenti i quali “a differenza della legge - che è assoggettabile al giudizio di legittimità costituzionale quando sospettata di creare discriminazioni -, se, nel dettare norme di dettaglio, creano discriminazione, vanno disapplicati dal giudice ordinario” (così la citata Cass. n. 18762 del 2016).   5.2. Tanto premesso in generale, diversamente da quanto opinato dall’impugnante, la gravata sentenza ha ravvisato la sussistenza di un interesse concreto ed effettivo a fondamento dell’azione promossa: “i ricorrenti /1..) hanno denunciato una asserita condotta discriminatoria di cui ciascuno di essi assume essere stato vittima /1.) essi, pur essendo afflitti dalla medesima disabilità di non vedenti, hanno agito facendo valere non gli [continua ..]

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