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Limiti e contenuto del diritto di ottenere copia a titolo gratuito della cartella medica alla luce del GDPR

Argomento: Trattamento dei dati personali
Sezione: CGUE

(CGUE, Sez. I, 26 ottobre 2023, C-307/22)

stralcio a cura di Giorgio Potenza

“Nel caso di specie, occorre rilevare che un medico che procede alle operazioni di trattamento di cui all’articolo 4, punto 2, del RGPD riguardanti i dati dei suoi pazienti deve essere considerato un «titolare del trattamento», ai sensi dell’articolo 4, punto 7, di tale regolamento, soggetto agli obblighi che detta qualità comporta, in particolare garantendo un accesso ai dati personali su richiesta degli interessati. Si deve necessariamente constatare che né la formulazione dell’articolo 12, paragrafo 5, del RGPD né quella dell’articolo 15, paragrafi 1 e 3, di tale regolamento subordinano la fornitura, a titolo gratuito, di una prima copia dei dati personali al fatto che i suddetti interessati invochino un motivo diretto a giustificare le loro richieste. Tali disposizioni non offrono pertanto al titolare del trattamento la possibilità di chiedere i motivi della richiesta di accesso presentata dall’interessato […] il diritto di accedere ai dati relativi alla salute garantito dall’articolo 15, paragrafo 1, del RGPD non può essere limitato, mediante un diniego di accesso o l’imposizione del pagamento di un corrispettivo, a uno dei motivi menzionati nella prima frase del considerando 63. Lo stesso vale per il diritto di ottenere una prima copia a titolo gratuito, come previsto all’articolo 12, paragrafo 5, e all’articolo 15, paragrafo 3, di tale regolamento.[…] per quanto riguarda la questione se una normativa nazionale che, al fine di tutelare l’interesse economico dei professionisti sanitari, ponga a carico del paziente i costi connessi alla fornitura di una prima copia della cartella medica richiesta da quest’ultimo, rientri nell’ambito di applicazione dell’articolo 23, paragrafo 1,lettera i), del RGPD, occorre ricordare, innanzitutto, che, come risulta dai punti 31 e da 33 a 36 della presente sentenza, in forza dell’articolo 12, paragrafo 5, e dell’articolo 15, paragrafi 1 e 3, di tale regolamento, all’interessato è riconosciuto il diritto di ottenere una prima copia a titolo gratuito dei suoi dati personali oggetto di trattamento. La seconda frase dell’articolo 15, paragrafo 3, del RGPD autorizza, tuttavia, il titolare del trattamento ad addebitare un contributo spese ragionevole basato sui costi amministrativi in caso di ulteriori copie. Peraltro, l’articolo 12, paragrafo [continua ..]

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