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I criteri di liquidazione del compenso al commissario giudiziale si applicano anche in caso di concordato preventivo “con riserva”, tenuto conto dell´opera prestata

Argomento: Fallimento
Sezione: Sezione Semplice

(Cass. Civ., Sez. I, 06 giugno 2023, n. 15790)

stralcio a cura di Giorgio Potenza

“6.2. - E' ben vero che l'art. 5 cit. non contempla il concordato preventivo "con riserva", istituto del resto introdotto nell'art. 161, commi 6 e ss. L. Fall. solo in un secondo momento, con la L. 7 agosto 2012, n. 134 (di conversione del D.L. 22 giugno 2012 n. 83), nel cui ambito il D.L. 21 giugno 2013, n. 69, art. 82 (convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 98) ha poi aggiunto la possibilità di nomina anticipata del commissario giudiziale (appunto detto "pre-commissario"), con il decreto di fissazione del termine per il deposito della proposta e del piano di concordato. Tuttavia, al di là del ritardo ultradecennale del legislatore nell'aggiornamento di tale fonte di rango secondario, ciò non assume carattere dirimente nè ostativo all'applicabilità del D.M. n. 30 del 2012, art. 5 poichè il procedimento innescato dalla domanda con riserva (art. 161, comma 6, L. Fall.) pertiene al medesimo istituto - il concordato preventivo - di quello azionato con il deposito diretto della proposta, del piano e della documentazione (art. 161, commi 1 e ss., L. Fall.), rispetto al quale quello definito nella prassi "con riserva" (o " in bianco") non è un procedimento distinto e autonomo, bensì, pacificamente, una sua fase, e cioè un segmento anticipatorio solo eventuale e pur sempre interno all'unico procedimento concordatario […] 6.3. - Da quanto sin qui esposto discende che, contrariamente a quanto opinato dal giudice a quo, deve escludersi che vi sia una lacuna normativa tale da indurre ad attingere ad altre fonti, esterne alla materia concorsuale, i criteri per la liquidazione del compenso al commissario giudiziale nominato nella fase del concordato preventivo "con riserva", poichè questi non è nè un semplice ausiliario del giudice, ai sensi dell'art. 68 c.p.c., nè un professionista destinatario di un incarico circoscritto di consulenza, come il c.t.u., bensì quella stessa figura di commissario giudiziale prevista in via generale dall'art. 163, comma 2, n. 3), L. Fall., e dunque un organo della procedura di concordato preventivo, la cui (parziale) diversità di compiti dipende solo dalla diversità della fase in cui si trova ad operare nell'ambito dell'unica procedura concordataria. 6.6. - Può dunque tranquillamente confermarsi che la fonte normativa secondaria cui attingere per la determinazione del compenso spettante al [continua ..]

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