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Ammissibile il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e divorzio

Argomento: Della separazione e divorzio
Sezione: Sezione Semplice

(Cass. Civ., Sez. I., 16 ottobre 2023, n. 28727)

stralcio a cura di Ciro Maria Ruocco

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“ (…) 2. - Da un punto di vista sistematico: (a) sostenitori della tesi contraria all’ammissibilità hanno evidenziato che l’idea del cumulo è incompatibile con la natura di procedimento di volontaria giurisdizione che avrebbe quello scaturente dalla domanda congiunta dei coniugi (in particolare, si è detto che il processo volontario non potrebbe contenere una sentenza non definitiva, seguita da un rinvio per verificare la sussistenza, a distanza di sei mesi, delle condizioni di procedibilità e quindi da una sentenza definitiva sullo scioglimento del vincolo matrimoniale) e si è rilevato che il risparmio di energie processuali che si ottiene nel giudizio contenzioso non è - di fatto - comparabile con quello che si potrebbe astrattamente conseguire nel procedimento di cui all’art. 473- bis.51 c.p.c., essendo profondamente diversa la natura dei due giudizi, nonché l'attività processuale che negli stessi viene compiuta (in sostanza, si assume che, laddove si consentisse il cumulo delle domande nel procedimento congiunto si otterrebbe l’effetto contrario, provocando un allungamento della durata del procedimento, ora definibile nel giro di pochi giorni dal deposito, in quanto, in caso di cumulo delle domande, il medesimo procedimento resterebbe pendente per tutto il tempo necessario al maturare dei presupposti per il divorzio); (b) le pos1z1oni aperte all’ammissibilità hanno, invece, obiettato che la compatibilità strutturale del cumulo con un determinato procedimento deve essere vista in concreto, non sulla base della qualificazione astratta della natura di tale procedimento e che anche il procedimento a domanda congiunta è ormai interamente definito con sentenza (art. 47 3 -bis.51, comma 4, c.p.c.), con la conseguente possibilità di applicare l’art. 279 c.p.c., pronunciando sentenza non definitiva (art. 279, comma 2, n. 4 c.p.c.) o anche definitiva (art. 279, comma 2, n. 5 c.p.c.) su una delle domande congiunte di separazione e divorzio. Un ulteriore argomento, evocato dai sostenitori della tesi contraria al cumulo in caso di domande consensuali, è il tema dell’indisponibilità dei diritti oggetto degli accordi: questi ultimi sarebbero dei “patti prematrimoniali” volti a incidere sugli effetti dell’eventuale futuro divorzio e quindi nulli, ai sensi dell’art. 160 e. e., vieppiù [continua ..]

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