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L'imprudenza del pedone su strada sterrata dispensa il Comune dall'onere di provare il caso fortuito ai sensi dell'art. 2051 c.c.

Argomento: Danno da cosa in custodia
Sezione: Sezione Semplice

(Cass. Civ., Sez. III, 13 aprile 2023, n. 9863)

stralcio a cura di Giorgio Potenza

“… Avendo la corte territoriale positivamente accertato che causa esclusiva dell'evento dannoso è stata la condotta imprudente del danneggiato, non viene in rilievo la regola sull'onere della prova, ed in particolare quella che onera il custode della necessità di provare il caso fortuito, regola della quale il ricorrente ha denunciato la violazione. Le regole sull'onere della prova sono regole residuali di giudizio in conseguenza delle quali la mancanza, in seno alle risultanze istruttorie, di elementi idonei all'accertamento della sussistenza del diritto in contestazione determina la soccombenza della parte onerata della dimostrazione dei relativi fatti costitutivi, ovvero impeditivi, modificativi o estintivi. Esse lasciano fermo il principio di acquisizione probatoria, secondo il quale le risultanze istruttorie, comunque ottenute (e quale che sia la parte ad iniziativa della quale sono state raggiunte), concorrono, tutte ed indistintamente, alla formazione del libero convincimento del giudice, senza che la relativa provenienza possa condizionare tale convincimento in un senso o nell'altro (Cass. 16 giugno 1998, n. 5980; 16 giugno 2000, n. 8195; 7 agosto 2002, n. 11911; 21 marzo 2003, n. 4126). Le regole sull'onere probatorio trovano perciò applicazione solo in presenza di fatto rilevante rimasto ignoto sulla base delle risultanze istruttorie. Come si è detto, l'eziologia dell'evento dannoso è stata positivamente accertata dal giudice del merito come riconducibile al comportamento imprudente del danneggiato. Non è quindi emerso un onere probatorio del custode del quale possa predicarsi il mancato assolvimento. Il custode non aveva l'onere di provare il caso fortuito, avendo il giudice del merito accertato che l'evento dannoso era eziologicamente riconducibile in via esclusiva al comportamento imprudente del danneggiato.”.  

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