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La convivenza di fatto precedente al matrimonio rileva ai fini della determinazione dell´assegno divorzile

Argomento: Del divorzio
Sezione: Sezioni Unite

(Cass. Civ., SS.UU., 18 dicembre 2023, n. 35385)

stralcio a cura di Giorgio Potenza

“…6.1. Indubbiamente, permane, nel nostro ordinamento, una differenza fondamentale tra matrimonio e convivenza, anche dopo la disciplina della L. n. 76 del 2016, fondata sulla differenza dei modelli, dato che il matrimonio e, per volontà del legislatore, l'unione civile, appartengono ai modelli c.d. " istituzionali", mentre la convivenza di fatto, al contrario, è un modello "familiare non a struttura istituzionale". Tuttavia, convivenza e matrimonio sono comunque modelli familiari dai quali scaturiscono obblighi di solidarietà morale e materiale, anche a seguito della cessazione dell'unione istituzionale e dell'unione di fatto. 6.2. Ai fini del riconoscimento dell'assegno divorzile, il criterio individuato dalle Sezioni Unite del 2018, di natura composita ed elastica, risulta decisivo per affrontare anche il tema relativo ai rapporti tra convivenza e matrimonio, atteso che, come chiarito proprio nella citata sentenza n. 18287, "alla pluralità di modelli familiari consegue una molteplicità di situazioni personali conseguenti allo scioglimento del vincolo" (cfr. in argomento anche Cass. 32198/2021) […] l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi economici a disposizione del richiedente, prescritto ai fini della prima operazione, deve aver luogo mediante complessiva ponderazione dell'intera storia familiare, in relazione al contesto specifico, e una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, che tenga conto anche del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dello avente diritto, tutto ciò in conformità della funzione non solo assistenziale, ma anche compensativa e perequativa dell'assegno divorzile, discendente direttamente dal principio costituzionale di solidarietà. […] 6.4. Non può quindi, all'esito dell'attuale definizione dei presupposti dell'assegno divorzile, escludersi che una convivenza prematrimoniale, laddove protrattasi nel tempo (nella specie, sette anni), abbia "consolidato" una divisione dei ruoli domestici capace di creare "scompensi" destinati a proiettarsi sul futuro matrimonio e sul divorzio che dovesse seguire. Proprio la scelta della coppia di dare stabilità ulteriore all'unione di fatto attraverso il matrimonio, che rappresenta il fatto [continua ..]

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