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Possesso ad usucapionem: non basta il solo pascolo del bestiame su un vasto terreno privo di recinzione

Argomento: Della Proprietà
Sezione: Sezione Semplice

(Cass. Civ., Sez. II, 19 giugno 2023, n. 17469)

stralcio a cura di Giovanni Pagano

(…) E' onere di chi chiede accertarsi l'intervenuta usucapione dimostrare di aver esercitato sul bene un potere di fatto che si è estrinsecato in un'attività corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà. Lo stesso deve, infatti, provare non solo il corpus - dimostrando di essere nella disponibilità del bene - ma anche l'animus possidendi per il tempo necessario ad usucapire (Cassazione civile sez. II, 02/10/2018, n. 23849); Questa Corte ha, in più occasioni, affermato che l'aver utilizzato il terreno per la coltivazione o per il pascolo del bestiame, in assenza di un atto apprensivo della proprietà è inidoneo al possesso ad usucapionem, perché, di per sé, non esprime, in modo inequivocabile, l'intento di possedere, occorrendo, invece, che tale attività materiale, corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà, sia accompagnata da univoci indizi, i quali consentano di presumere che essa è svolta uti dominus (Cassazione civile sez. II, 02/12/2014, n. 25498) La coltivazione ed il pascolo del bestiame sono, invece, pienamente compatibili con una relazione materiale fondata su un titolo convenzionale o sulla mera tolleranza del proprietario e non esprimono attività idonee a realizzare esclusione dei terzi dal godimento del bene, che costituisce l'espressione tipica del diritto di proprietà, tanto più se mancano segni esteriori in termini di ius excludendi alios (Cassazione civile sez. II, 20/01/2022, n. 1796). Del resto, il proprietario può possedere anche solo animo purché il possessore abbia la possibilità di ripristinare il contatto materiale con la cosa non appena lo voglia; soltanto qualora questa possibilità sia di fatto preclusa da altri o da una obiettiva mutata situazione dei luoghi, l'elemento intenzionale non è da solo sufficiente per la conservazione del possesso che si perde nel momento stesso in cui è venuta meno l'effettiva disponibilità della cosa (Cassazione civile sez. II, 29/01/2016, n. 1723; Cassazione civile sez. II, 29/07/2013, n. 18215). La Corte di merito (…) ha correttamente ritenuto che il pascolo del bestiame, peraltro su una vasta estensione di terreno priva di recinzione, fosse inidoneo ad integrare il possesso ad usucapionem, ravvisando nell'esercizio del pascolo una mera tolleranza del proprietario. (…), la Corte di merito ha ritenuto [continua ..]

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