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Diritto all'indennizzo a chi subisce una menomazione permanente dell'integrità psico-fisica a seguito di trattamento vaccinale non obbligatorio.

Argomento: Danni vaccinali
Sezione: Corte Costituzionale

(C. Cost., 26 settembre 2023, sent. n. 181)

stralcio a cura di Giorgio Potenza

“Il dovere della collettività di riconoscere una simile tutela sussiste se il singolo si è attenuto a un comportamento che oggettivamente persegue la finalità di proteggere la salute generale: ciò che rileva è "l'esistenza di un interesse pubblico alla promozione della salute collettiva tramite il trattamento sanitario" (sentenza n. 423 del 2000; in senso analogo, sentenze n. 118 del 2020 e n. 268 del 2017). Affinché, dunque, si instauri una corrispondenza fra il comportamento individuale e l'obiettivo della tutela della salute collettiva è necessario e sufficiente, da un lato, che l'autorità pubblica promuova campagne di informazione e di sollecitazione dirette a raccomandare la somministrazione del vaccino non solo a tutela della salute individuale, ma con la precipua funzione di assicurare la più ampia immunizzazione possibile a difesa della salute collettiva e, da un altro lato, che la condotta del singolo. si attenga alla profilassi suggerita dall'autorità pubblica nell' interesse generale (sentenze n. 118 del 2020, n. 268 del 2017 e n. 107 del 2012). Tramite la campagna vaccinale l'autorità pubblica fa appello alla autodeterminazione dei singoli (o alla responsabilità genitoriale, ove si tratti di vaccinazioni raccomandate ai minori), ingenerando "negli individui un affidamento nei confronti di quanto consigliato dalle autorità sanitarie" (sentenza n. 118 del 2020). Di conseguenza, in ambito medico, raccomandare e prescrivere finiscono per essere percepite quali azioni ""egualmente doverose in vista di un determinato obiettivo" (sentenza n. 5 del 2018; nello stesso senso, sentenza n. 137 del 2019), cioè la tutela della salute (anche) collettiva" (ancora, sentenza n. 118 del 2020)."La ragione determinante del diritto all' indennizzo" risiede, pertanto, nel perseguimento con la propria condotta dell' interesse collettivo alla salute e non nella "obbligatorietà in quanto tale del trattamento, la quale è semplicemente strumento per il perseguimento di tale interesse" (sentenza n. 226 del 2000; in senso analogo, sentenze n. 118 del 2020 e n. 107 del 2012). La scelta tecnica dell'obbligatorietà o della raccomandazione, del resto, oltre a essere frutto di concezioni parzialmente diverse del rapporto tra singoli e autorità pubblica, può dipendere da condizioni sanitarie differenti nella popolazione di riferimento, spesso [continua ..]

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