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Viaggio in aereo: in caso di perdita del bagaglio, l´indennizzo è omnicomprensivo

Argomento: Del contratto di trasporto
Sezione: Sezione Semplice

(Cass. Civ., Sez. III., 06 ottobre 2023, n. 28200)

stralcio a cura di Ciro Maria Ruocco

“ (…) 2. - Il ricorso è inammissibile ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c. 2.1. - Come questa Corte ha già avuto più volte modo di affermare, il vettore è responsabile del danno derivante dalla distruzione, perdita o deterioramento dei bagagli consegnati, per il fatto stesso che l’evento che ha causato la distruzione, la perdita o il deterioramento si è prodotto a bordo dell’aeromobile oppure nel corso di qualsiasi periodo durante il quale il vettore aveva in custodia i bagagli consegnati (v. Cass. n. 14667 del 2015, e, conformemente, Cass. n. 3165/2021). Si è altresì precisato che l’art. 22 della Convenzione di Montreal disciplina le “limitazioni di responsabilità per il ritardo, per il bagaglio e per le merci”, prevedendo al (comma) n. 2 che, nel caso di trasporto di bagagli, “la responsabilità del vettore in caso di distruzione, perdita, deterioramento o ritardo è limitata alla somma di 1.000 diritti speciali di prelievo per passeggero”. Ciò, “salvo dichiarazione speciale di interesse alla consegna a destinazione effettuata dal passeggero al momento della consegna al vettore del bagaglio, dietro pagamento di un’eventuale tassa supplementare”; in siffatta ipotesi, “il vettore sarà tenuto al risarcimento sino a concorrenza della somma dichiarata, a meno che egli non dimostri che tale somma è superiore all'interesse reale del mittente alla consegna a destinazione” (v. Cass. n. 14667 del 2015, e, conformemente, Cass. n. 3165/2021). Si è ulteriormente posto in rilievo che la Corte di Giustizia dell’Unione Europea, con sentenza del 6 maggio 2010, in C-63/09 (omissis c. omissis), nell’interpretare l’art. 22, n. 2, della Convenzione di Montreal del 1999, ha affermato che la nozione di “danno” ivi sottesa, ai fini della limitazione della responsabilità del vettore aereo (in particolare, nella fattispecie posta all’attenzione della Corte, per il caso di perdita del bagaglio), deve essere intesa “nel senso che include tanto il danno materiale quanto il danno morale” (p. 39 e dispositivo). Si tratta di un’esegesi condotta alla luce dell’art. 31 della Convenzione sul diritto dei trattati, firmata a Vienna il 23 maggio 1969, e, dunque, “in buona fede, secondo il senso comune da attribuire ai suoi termini nel [continua ..]

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