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Legittimità costituzionale delle norme istitutive del Registro regionale dei prodotti a denominazione comunale De.Co. rispetto alla disciplina sovranazionale e internazionale sui marchi e segni distintivi.

Argomento: Marchi e segni distintivi
Sezione: Corte Costituzionale

(C. Cost., 18 aprile 2023, sent. n. 75)

stralcio a cura di Giorgio Potenza

“… 5.1.- Al di fuori dell'ambito di applicazione dei regolamenti europei si collocano, invece, le "denominazioni geografiche semplici", alle quali - come si dirà - possono essere ricondotte le De.Co., come disciplinate dalla legge regionale oggetto di censura. Le stesse, quali indicazioni di mera provenienza geografica di un prodotto, trovano espressa considerazione nella giurisprudenza europea, al precipuo fine di escluderle dall'applicazione dei regolamenti UE al ricorrere di determinate condizioni. A tal riguardo, la Corte di giustizia (sentenza 8 maggio 2014, in causa C-35/13, A. - Associazione I.C.S. e K.F. spa, punto 30) ha affermato che "le denominazioni di provenienza geografica sono quelle che servono unicamente a mettere in rilievo l'origine geografica di un prodotto, indipendentemente dalle caratteristiche particolari di quest'ultimo", sicché "esse non ricadono nell'ambito di applicazione del regolamento n. 2081/92 (in tal senso, sentenza W.B., EU:C:2000:599, punto 44). Pertanto, il regime di protezione che può applicarsi, eventualmente, sul mercato di uno Stato membro, a una denominazione geografica priva di registrazione comunitaria è quello previsto per le denominazioni geografiche concernenti i prodotti per i quali non esiste un nesso particolare tra le loro caratteristiche e la loro origine geografica" (punti 30 e 31) Al tal fine "devono essere soddisfatte due condizioni, ossia, da un lato, la sua applicazione non deve compromettere gli obiettivi del regolamento n. 2081/92 (si veda, in tal senso, sentenza W.B., EU:C:2000:599, punto 49) e, dall'altro, essa non deve risultare in contrasto con la libera circolazione delle merci di cui all'art. 28 CE (si veda, in particolare, in tal senso, sentenza B.B., EU:C:2003:618, punti da 95 a 97)" (punto 33). Da un lato che "la protezione attribuita da un regime nazionale deve avere l'effetto non di garantire ai consumatori che i prodotti i quali godono di tale protezione presentino una qualità o una caratteristica determinata, bensì esclusivamente quello di garantire che siffatti prodotti provengano effettivamente dall'area geografica di cui si tratti" (punto 34). Dall'altro, occorre che la protezione accordata non miri "a favorire la commercializzazione dei prodotti di origine nazionale a scapito dei prodotti importati", altrimenti integrando una misura di effetto equivalente a una restrizione quantitativa alla libera circolazione delle merci di [continua ..]

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