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Sui gravi motivi che giustificano il recesso del conduttore/imprenditore

Argomento: contratto di locazione commerciale
Sezione: Sezione Semplice

(Cass. Civ., Sez. III, 7 marzo 2023, n. 6731)

stralcio a cura di Ida Faiella

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(…) Omissis Srl ricorre (…) per la cassazione della sentenza (…) emessa dalla Corte d'Appello di Venezia (…); la ricorrente (…) aveva concesso in locazione a Omissis Spa (…) il complesso immobiliare sito in Vicenza e la relativa autorimessa, per un canone fisso annuo, determinato, per il complesso immobiliare (…) con un minimo di L. 1,2 miliardi, e per l'autorimessa, in L. 30 milioni; (…) Omissis Spa (…) aveva manifestato la volontà di recedere dal contratto per gravi motivi, rappresentati dalla contrazione dei ricavi provocati dalla crisi economico-finanziaria del 2008; - il complesso alberghiero veniva riconsegnato (…) e locato a Omissis Sc. Coop. Srl, (…) per un canone sensibilmente inferiore rispetto a quello oggetto dei contratti per cui è causa;  (…), il Tribunale aveva dichiarato illegittimo il recesso e condannato la convenuta a pagare, a titolo risarcitorio, la somma pari alla differenza tra le previsioni minime dei canoni, di cui al contratto per cui è causa (…) e le previsioni minime dei canoni di cui al nuovo contratto (…);  la Corte d'Appello di Venezia (…) ha accolto il primo motivo di appello, con cui veniva censurata la decisione del Tribunale di Vicenza nella parte in cui aveva giudicato illegittimo il recesso, ed ha dichiarato cessato il rapporto locativo (…).  1) con il primo motivo la ricorrente deduce, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, "Violazione e falsa applicazione dell'art. 41 Cost. e L. n. 392 del 1978, art. 27, u.c., errata applicazione del principio di insindacabilità delle scelte di libera iniziativa economica privata"; (…) la sentenza impugnata, ritenendo insindacabile, a fronte di una crisi aziendale, la scelta dell'imprenditore di sopprimere determinate strutture operative, avrebbe erroneamente applicato la L. n. 392 del 1978, art. 27, u.c.;  la conduttrice avrebbe dovuto dimostrare che gli effetti della crisi avevano colpito l’unità alberghiera per cui è causa e quindi inciso sul contratto di locazione (…); ora, nella fattispecie esaminata, si verte nell'ipotesi di recesso legale, invocabile ed esperibile dal conduttore (…) allorquando ricorrano (…) (gravi motivi); (…) diversamente, si negherebbe al conduttore/imprenditore, che si trovasse dinanzi una grave ed imprevista crisi economica, la [continua ..]

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