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Divorzio, non c´è obbligo di concorrere alla spesa dell´università fuori sede del figlio

Argomento: Del divorzio
Sezione: Sezione Semplice

(Cass. Civ., Sez. I, 30 maggio 2023, n. 15229)

stralcio a cura di Ciro Maria Ruocco

“ (…) 3.2 - È necessario premettere che la previsione della contribuzione alle spese straordinarie riguarda quelle che per la loro rilevanza, la loro imprevedibilità e la loro imponderabilità esulano dall’ordinario regime di vita dei figli (Cass. n.40281/2021) e, per tale ragione, non sono agevolmente conglobabili in un assegno con cadenza periodica, pur essendo destinate a soddisfare esigenze coerenti con le finalità di educazione ed assistenza dei figli, di guisa che rettamente viene disciplinata, tranne che in casi eccezionali, in maniera autonoma dal giudice. Quanto alla ripartizione pro quota delle spese straordinarie questa Corte ha chiarito che queste non vanno necessariamente collocate in ragione della metà per parte, secondo il principio generale vigente in materia di debito solidale, ma tenendo conto del duplice criterio delle rispettive sostanze patrimoniali disponibili e della capacità di lavoro professionale o casalingo di ciascuno di essi (Cass. n. 25723/2016). Va, tuttavia, considerato che, come già evidenziato da questa Corte, all’interno della contribuzione per spese straordinarie possono confluire più voci, risultando distinguibili (a) gli esborsi che sono destinati ai bisogni ordinari del figlio e che, certi nel loro costante e prevedibile  ripetersi,  anche  lungo  intervalli  temporali,  più ampi, sortiscono l’effetto di integrare l’assegno di mantenimento (spese di istruzione e connesse, spese mediche ordinarie); (b) le spese che, imprevedibili e rilevanti nel loro ammontare, sono in grado di recidere ogni legame con i caratteri di ordinarietà dell'assegno di contributo al mantenimento (Cass. n. 379/2021). Da ciò consegue che la quantificazione della contribuzione straordinaria, pur mutuando i criteri già indicati per l'assegno di mantenimento quanto alla comparazione dei redditi dei genitori ed alla opportuna proporzionalità della partecipazione, non assolve ad un’esigenza esclusivamente perequativa, come l’assegno di mantenimento, perché la contribuzione straordinaria ha la funzione di assicurare la provvista per specifiche esigenze dei figli, ritenute proporzionate al loro interesse, e ciò, evidentemente, tende a riverberarsi nello specifico apprezzamento che il giudice di merito deve compiere per stabilirne la ripartizione. 3.3.- Va, inoltre [continua ..]

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