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Ai fini dell´illecito di cui all´art. 68 del Codice Deontologico Forense non rileva se il precedente patrocinio sia stato svolto in favore della ditta individuale e non direttamente della persona che ne è titolare

Argomento: Deontologia professionale
Sezione: Sezioni Unite

(Cass. Civ., SS.UU., 29 maggio 2023, n. 14933)

stralcio a cura di Giorgio Potenza

 

“L'art. 68 della l. cit. prevede che "l'avvocato può assumere un incarico professionale contro una parte già assistita solo quando sia trascorso almeno un biennio dalla cessazione del rapporto professionale". Dalla circostanza che la norma adoperi il termine "parte", anzichè quelli di "cliente" o "persona", non può pretendersi (come invece fa il ricorrente) che la norma abbia alluso al soggetto non in quanto tale ma in relazione alle posizioni giuridiche coinvolte nell'affare affidato all'avvocato. Ciò è in dissidio con la più elementare logica, non soltanto giuridica, poichè ai fini dell'illecito disciplinare rileva il nocumento d'immagine cagionato alla professione forense nel caso in cui l'avvocato, dopo aver assunto la difesa di un soggetto, diventi difensore di un suo avversario senza che sia trascorso un adeguato intervallo temporale. La tesi del ricorrente determinerebbe l'effetto di sterilizzare il significato stesso della formula impiegata dal legislatore, per la necessità di discernere "il bene giuridico effettivamente difeso" al di là del soggetto che abbia postulato di esserne titolare. In altre parole, dire che oggetto dell'anteriore rapporto professionale non era "la persona" di B.B. bensì l'affare, che nel concreto aveva avuto a oggetto il recupero di crediti relativi alla ditta individuale, implica l'artificio di identificare il soggetto con l'affare in sè, in netta violazione del testo - chiarissimo - oltre che della evidente ratio della previsione evocata. III. - Nè d'altronde nel caso della ditta individuale esiste un'impresa che possa dirsi distinta dal soggetto che ne è titolare. La ditta individuale non è un soggetto diverso dal titolare, ma è semplicemente il nome col quale l'imprenditore esercita la sua attività. […] In questa prospettiva non è necessario più di tanto rimarcare l'ovvia differenza, a fini disciplinari, che corre rispetto al caso - da queste Sezioni Unite affrontato - in cui l'avvocato abbia svolto invece incarichi professionali in favore di una società in nome collettivo e, di seguito, difeso alcuni dei soci (Cass. Sez. U n. 8337-22). Ciò anche a voler prescindere dal fatto che nei rapporti tra avvocato e cliente la nozione di conflitto di interessi, rilevante ai sensi del richiamato e complementare art. 24 del vigente codice deontologico forense, comprende [continua ..]

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