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Il danno da illecito trattamento dei dati personali non è in re ipsa ma occorre provare la gravità e serietà della lesione

Argomento: Privacy
Sezione: Sezione Semplice

(Cass. Civ., Sez. I, 12 maggio 2023, n. 13073)

stralcio a cura di Giorgio Potenza

“L'adeguamento del sistema nazionale alle norme del GDPR impone allora di puntualizzare il senso di alcune anteriori posizioni espresse da questa Corte a proposito dell'art. 15 del codice privacy. Si è detto nella vigenza dell'art. 15 che il danno non può dirsi in re ipsa (v. Cass. Sez. 6-1 n. 17383-20, Cass. Sez. 3 n. 16133-14), e questo è certamente da mantenere. Tuttavia il senso dell'affermazione non può esser tradotto altrimenti che in ciò: che il diritto al risarcimento non si sottrae alla verifica della gravità della lesione e della serietà del danno. Questo perché anche per tale diritto opera il bilanciamento con il principio di solidarietà ex Cost., art. 2, di cui quello di tolleranza della lesione minima è un precipitato. Il senso dell'affermazione, dopo il GDPR, è offerto dalla constatazione che non è tale da determinare una lesione effettiva del diritto la mera violazione delle prescrizioni poste in tema di trattamento, ma lo è invece quella violazione che concretamente offenda la portata effettiva del diritto alla riservatezza del dato.”.

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