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Pignoramento di crediti futuri e assegno divorzile. È illegittima la pretesa di pagamento in unica soluzione mediante capitalizzazione dei ratei non ancora maturati

Argomento: Del processo di esecuzione
Sezione: Sezione Semplice

(Cass. Civ., Sez. III, 08 maggio 2023, n. 12216)

stralcio a cura di Giorgio Potenza

“[…] la pretesa fatta valere con l' intervento (per quanto emerge dagli atti) è quella avente ad oggetto il pagamento in unica soluzione dell'assegno divorzile, mediante attualizzazione, nella forma della capitalizzazione, del credito, futuro ed eventuale, relativo ai ratei di detto assegno non ancora maturati. Così dovendosi individuare l'oggetto e il titolo del credito fatto valere dalla A.A. in sede di intervento nel processo esecutivo, risulta evidente che si tratta di una pretesa radicalmente insussistente in diritto, in quanto la legge non consente affatto al titolare di un assegno mensile di mantenimento (per sè o per i figli minori non autosufficienti) riconosciuto con provvedimenti giudiziali emessi nel corso di un giudizio di separazione coniugale o scioglimento del matrimonio, cioè al titolare di un credito che matura periodicamente (di mese in mese, di regola), di pretendere dal coniuge gravato il pagamento in unica soluzione, sotto forma di capitalizzazione del relativo corrispettivo economico: la corresponsione dell'assegno può avvenire " in unica soluzione", ai sensi della legge sul divorzio n. 898 del 1970, art. 5, solo su accordo delle parti e se tale soluzione sia ritenuta equa dal tribunale, vale a dire dietro esplicito riconoscimento giudiziale in tal senso: il che, ovviamente, esclude altresì che sussista un diritto dell'avente diritto alla capitalizzazione dei ratei "maturandi" se tanto non gli è stato accordato dal giudice del merito che pronuncia il titolo esecutivo, giammai potendo allora provvedervi direttamente quello dell'esecuzione o dell'opposizione a quest'ultima. La radicale insussistenza della pretesa creditoria fatta valere con l' intervento nel processo esecutivo, così come, d'altronde, anche la mera corretta qualificazione di quelli relativi ai ratei non ancora maturati dell'assegno divorzile come crediti non attuali e non come crediti attualmente esistenti ma inesigibili in considerazioni svolte dalla controricorrente nella memoria depositata ai sensi dell'art. 378 c.p.c., con riguardo alla pretesa decadenza del debitore dal beneficio del termine ai sensi dell'art. 1186 c.c., poichè la fattispecie per cui è causa non può minimamente sussumersi nel paradigma di tale disposizione. Trattandosi, cioè, di credito a maturazione periodica, non di credito unico ripartito in ratei con diverse e successive scadenze, non potrebbero [continua ..]

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