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È possibile per l'adottato maggiorenne aggiungere al proprio il cognome dell'adottante, anziché anteporlo

Argomento: Delle persone e della famiglia
Sezione: Corte Costituzionale

(C. Cost., 4 luglio 2023, sent. n. 135)

stralcio a cura di Fabrizio Cesareo

"1.– Con ordinanza del 12 maggio 2022, iscritta al n. 130 del registro ordinanze 2022, la Corte d’appello di Salerno, sezione civile, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 299, primo comma, del codice civile, nella parte in cui preclude all’adottando maggiore d’età la possibilità di anteporre il suo originario cognome a quello dell’adottante, per violazione degli artt. 2, 3 e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione agli artt. 8 e 14 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, nonché all’art. 7 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. (…) 2.– Il rimettente ritiene che la disposizione censurata si ponga in contrasto con gli artt. 2 e 3 Cost., sotto il profilo della lesione del diritto all’identità personale e della intrinseca irragionevolezza. L’«originario cognome» dell’adottando maggiorenne sarebbe un «segno distintivo [...] radicato nel contesto sociale», in cui la persona «si trova a vivere», sicché la «anteposizione del cognome dell’adottante a quello proprio dell’adottato, nel caso del maggiorenne [sarebbe] priva di razionale giustificazione» e sarebbe «un’ingiusta lesione» del «diritto “ad essere sé stessi”». L’intrinseca irragionevolezza emergerebbe specie considerando la trasformazione della funzione dell’istituto dell’adozione del maggiorenne «da tutela della stirpe e del patrimonio dell’adottante, al riconoscimento giuridico di una relazione sociale, affettiva ed identitaria, nonché di una storia personale, di adottante e adottando». Inoltre, il giudice a quo sostiene che l’art. 299, primo comma, cod. civ. vìoli l’art. 3 Cost., sotto il profilo della irragionevole disparità di trattamento rispetto alla disciplina che regola l’attribuzione del cognome ai figli nati nel matrimonio o fuori da esso, nonché ai figli adottivi, secondo il regime dell’adozione piena. Da ultimo, postula che vi sia un contrasto anche con l’art. 117, primo comma, Cost., in relazione agli artt. 8 e 14 CEDU, nonché all’art. 7 CDFUE. 3.– Innanzitutto, va dichiarata d’ufficio l’inammissibilità di quest’ultima questione. (…) 4.– [continua ..]

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