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Mantenimento dei figli. L´obbligo grava sugli ascendenti se il reddito di un solo genitore è inadeguato

Giuseppe Piccardo 

La vicenda oggetto dell’ordinanza in commento trae origine dal ricorso proposto ai sensi dell’articolo 316 – bis c.c., dalla madre di una minore, a lei affidata in modo “super esclusivo”, nei confronti degli ascendenti paterni, al fine di ottenere il pagamento del contributo al mantenimento della minore medesima.

La ricorrente esponeva che, con la sentenza di separazione, era stato posto a carico del padre un contributo mensile per il mantenimento, non corrisposto per diversi anni, con conseguente condanna del padre, in sede penale, ai sensi dell’articolo 570 c.p., per essersi sottratto agli obblighi di assistenza familiare, rendendosi, di fatto irreperibile.                             

Il Tribunale di Milano accoglieva il ricorso, emettendo decreto a carico dei nonni per la corresponsione del mantenimento mensile.

Successivamente, gli ascendenti paterni proponevano appello, che veniva respinto, sul presupposto che l’obbligo di mantenimento del padre sussistesse a prescindere dalla capacità della madre di produrre reddito e che l’obbligo dei nonni al mantenimento della nipote fosse da considerare in surroga per le obbligazioni del padre nei confronti della minore.

Gli ascendenti paterni, quindi adivano la Cassazione, al fine di ricorrere avverso la sentenza di secondo grado; nel giudizio si costituiva, con controricorso la madre della minore.

In particolare, i ricorrenti lamentavano la violazione degli articoli 316 – bis c.c., 433 c.c. e 2697 c.c., rilevando che l’obbligo di mantenimento dei figli minori spettasse, anzitutto ai genitori e che l’obbligo degli ascendenti avesse natura subordinata e sussidiaria, con la conseguenza dell’impossibilità di richiedere ai nonni un contributo economico, per il solo fatto che uno dei genitori non contribuisca al mantenimento dei figli.

Inoltre, evidenziavano, che nel caso di specie non vi fosse prova alcuna che la madre avesse esperito nei confronti del genitore inadempiente i rimedi consentiti dalla legge, in primo luogo il pignoramento dei beni o dei conti bancari, in quanto la Corte d’Appello aveva fatto riferimento soltanto continui trasferimenti del padre, di fatto resosi irreperibile.

La Corte di Cassazione rigettava il ricorso, pur provvedendo, però, a correggere la motivazione della sentenza di secondo grado, laddove i giudici di merito avevano fondato l’obbligo degli ascendenti sul disposto dell’articolo 316 -  bis c.c. Secondo i giudici di legittimità, infatti, la norma suddetta prevederebbe, a carico degli ascendenti, una responsabilità sussidiaria dei genitori, di fornire i mezzi sufficienti ai figli, affinché questi possano adempiere al loro dovere verso la propria prole, in via sussidiaria, e non in via surrogatoria.

La conclusione sopra riportata si correla al principio secondo il quale l'obbligo di mantenimento dei figli minori spetti primariamente e integralmente ai loro genitori e, pertanto, se uno dei due non possa o non voglia adempiere al proprio dovere, l’altro - nel preminente interesse dei figli - deve far fronte per intero alle loro esigenze,  con tutti i mezzi disponibili, fatto salvo il diritto di ottenere l’ordine  giudiziale di  versamento coattivo di un contributo proporzionale alle condizioni economiche globali di chi è gravato integralmente dall’onere.

In questa prospettiva, l’obbligo degli ascendenti di fornire ai genitori i mezzi necessari affinché possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli, obbligo che ricade, simultaneamente, su tutti  gli ascendenti di pari grado di entrambi gli obbligati, comporta che ai nonni non possa essere richiesto di intervenire, economicamente, in forza del fatto che uno dei due genitori non partecipi al mantenimento della prole, quando l’altro genitore non abbia possibilità di farlo e non abbia utilizzato tutti i mezzi che l’ordinamento offre per la tutela del diritto dei minori al mantenimento.

Tuttavia, nel caso in cui le risorse economiche di uno dei genitori siano insufficienti, come nel caso di specie, il contributo degli ascendenti diviene necessario e, sotto il profilo giuridico, può essere richiesto coattivamente mediante azione giudiziale. Nel caso specifico, va tenuto conto, altresì, della circostanza, rilevata dai giudici, che la madre della minore aveva esperito tutti i rimedi giudiziari possibili, per ottenere, coattivamente, il contributo del padre al mantenimento della figlia “non solo vi è stato un reiterato inadempimento da parte del padre, ma anche che la madre non è riuscita a riscuotere il contributo posto a carico del padre della bambina in ragione dei reiterati cambiamenti del luogo di residenza e di lavoro di quest’ultimo, comportamenti che la Corte ha ritenuto elusivi. La individuazione di un luogo di residenza e di un datore di lavoro è infatti il presupposto necessario per poter esperire le azioni a tutela del credito.      Si è inoltre ricostruita, sia pure nella parte in fatto della sentenza impugnata, la complessiva condizione della madre che non ha mezzi sufficienti a provvedere al mantenimento della minore posto che vive in un appartamento ALER (edilizia economica e popolare) e gode di un reddito di appena Euro 612,00 mensili e sono state richiamate le motivazioni della sentenza di primo grado ove si è evidenziato che la C.C. non può al momento incrementare la propria condizione reddituale, dovendosi occupare direttamente e da sola dalla figlia. Si è altresì ricostruita la condizione economica degli ascendenti proprietari di diversi immobili e percettori di reddito da pensione”.

Con la sentenza in commento, quindi, la Corte di Cassazione contempera il diritto al mantenimento dei minori, nei casi di impossibilità, da parte dei genitori, di farvi fronte, con quello dei nonni a non essere gravati di oneri, qualora i genitori, anche mediante azioni giudiziarie, corrispondano quanto dovuto a titolo di mantenimento.                                                              Inoltre, chiarisce la natura dell’obbligazione dei nonni, nei confronti dei nipoti, ritenendola sussidiaria rispetto a quella dei genitori, precisando la necessità che nella valutazione del concorso degli ascendenti nel mantenimento dei nipoti si tenga conto della concreta possibilità, per il genitore adempiente, ma privo di adeguati mezzi economici, di ottenere la condanna del genitore inadempiente all’osservanza degli obblighi di mantenimento dei figli, sullo stesso gravanti.

 

Argomento: Della filiazione
Sezione: Sezione Semplice

(Cass. Civ., Sez. I, 16 maggio 2023, n. 13345)

stralcio a cura di Ciro Maria Ruocco

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“ (…) 2 - Il Collego intende qui ribadire il principio già affermato da questa Corte, secondo il quale l’obbligo di mantenimento dei figli minori ex art. 148 c.c. spetta primariamente e integralmente ai loro genitori sicché, se uno dei due non possa o non voglia adempiere al proprio dovere, l’altro, nel preminente interesse dei figli, deve far fronte per intero alle loro esigenze con tutte le sue sostanze patrimoniali e  sfruttando tutta la propria capacità di lavoro, salva la possibilità di convenire in giudizio l’inadempiente per ottenere un contributo proporzionale alle condizioni economiche globali di costui. Pertanto, l’obbligo degli ascendenti di fornire ai genitori i mezzi necessari affinché possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli - che investe contemporaneamente tutti gli ascendenti di pari grado di entrambi i genitori - va inteso non solo nel senso che l’obbligazione degli ascendenti è subordinata e, quindi, sussidiaria rispetto a quella, primaria, dei genitori, ma anche nel senso che agli ascendenti non ci si possa rivolgere per un aiuto economico per il solo fatto che uno dei due genitori non dia il proprio contributo al mantenimento dei figli, se l’altro genitore è in grado di mantenerli (Cass. n. 10419 del 02/05/2018). Tuttavia, pur se la sentenza impugnata è - in parte censurabile in relazione alla motivazione in diritto, è però conforme a diritto il dispositivo, il che comportata non la cassazione della sentenza, ma la correzione della motivazione ex art 384, ultimo comma c.p.c. Ed invero nella sentenza impugnata si osserva come non solo vi è stato un reiterato inadempimento da parte del padre, ma anche che la madre non è riuscita a riscuotere il contributo posto a carico del padre della bambina in ragione dei reiterati cambiamenti del luogo di residenza e di lavoro di quest’ultimo, comportamenti che la Corte ha ritenuto elusivi. La individuazione di un luogo di residenza e di un datore di lavoro è infatti il presupposto necessario per poter esperire le azioni a tutela del credito. Si è inoltre ricostruita, sia pure nella parte in fatto della sentenza impugnata, la complessiva condizione della madre che non ha mezzi sufficienti a provvedere al mantenimento della minore posto che vive in un appartamento ALER (edilizia economica e popolare) e gode di un reddito di [continua ..]

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