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Contratto preliminare: ammissibile la domanda di risoluzione ex art. 183 co. 6 anche se già è stata proposta la domanda di accertamento della nullità
Argomento: dei contratti in generale
Sezione: Sezione Semplice
1) (…) La Corte d'appello ha rilevato che con l'atto di citazione introduttivo del processo la ricorrente aveva proposto domanda di accertamento della nullità del contratto preliminare e che con la memoria di cui al comma 6 dell'art. 183 c.p.c. aveva "aggiunto" la domanda di risoluzione per inadempimento accolta dal giudice di primo grado. Ad avviso della Corte d'appello si tratta non di semplice modificazione della domanda inizialmente fatta valere, ma di proposizione di una nuova domanda, aggiunta, in via subordinata, a quella principale di nullità, come tale inammissibile.
In tal modo il giudice d'appello non ha considerato la recente presa di posizione delle sezioni unite di questa Corte (Cass. n. 22404/2018), che, asserendo di dare continuità all'indirizzo indicato dalla sentenza delle medesime sezioni unite - e considerata dal giudice d'appello - n. 12310/2015, che sposta "l'attenzione dell'interprete dall'ambito circoscritto di una valutazione relativa alla invarianza degli elementi oggettivi (petitum e causa petendi) della domanda modificata rispetto a quella iniziale, in una prospettiva di più ampio respiro, volta alla verifica che entrambe tali domande ineriscano alla medesima vicenda sostanziale sottoposta all'esame del giudice e rispetto alla quale la domanda modificata sia più confacente all'interesse della parte", hanno affermato l'ammissibilità della domanda che sia formulata, in via subordinata, con la prima memoria ai sensi dell'art. 183, comma 6, c.p.c., purché si riferisca alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio e sia connessa per incompatibilità a quella originariamente proposta (il principio è stato affermato in relazione a un processo introdotto mediante domanda di adempimento contrattuale, nel quale era stata proposta in via subordinata con la memoria dell'art. 183 c.p.c. la domanda di indennizzo per ingiustificato arricchimento).
Nel caso in esame la domanda di risoluzione del contratto preliminare è stata proposta, con la suddetta memoria, in via subordinata rispetto alla domanda di accertamento della nullità del contratto, domanda con la quale si pone in rapporto di connessione per "incompatibilità" ed entrambe le domande si riferiscono indubbiamente alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio, così che - contrariamente a quanto ritenuto dal giudice d'appello si tratta di domanda ammissibile. (…)
Sezione: Sezione Semplice
(Cass. Civ., Sez. II, 10 agosto 2023, n. 24458)
stralcio a cura di Giovanni Pagano
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