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Il prestito di fiches non è debito di gioco

Argomento: Della mancanza di azione
Sezione: Sezione Semplice

(Cass. Civ., Sez. II, 15 settembre 2023, n. 26646)

stralcio a cura di Ciro Maria Ruocco

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“ (…) I - La decisione della Corte d’appello, che ha appunto ritenuto che ai fatti così come accertati (accertamento in fatto che il ricorrente sostanzialmente non contesta, v. le pagg. 23-25 del ricorso) non possa applicarsi il disposto dell’art. 1933 c.c., per il quale “non compete azione per il pagamento di un debito di giuoco o di scommessa”, lungi dall’essere illogica e contraddittoria è coerente con i principi dettati in materia da questa Corte. Secondo l’orientamento della Corte di cassazione, infatti, “il richiamo alla teoria del c.d. collegamento negoziale non è pertinente a giustificare la applicazione dell’art. 1933 c.c. e a ricondurre anche il mutuo alla causa di gioco, atteso che la connessione funzionale può ravvisarsi solo tra atti negoziali idonei a produrre effetti giuridici, mentre il risultato del gioco non fa sorgere alcuna obbligazione giuridica (salvo l’effetto legale della soluti retentio)”; affinché il prestito di denaro - o di fiches - possa essere ricondotto alla posta di gioco, “occorre piuttosto che il mutuante venga a partecipare direttamente al giuoco” in antagonismo con il mutuatario, o comunque, unitamente a quello in quanto, pur non effettuando direttamente la giocata, sia in qualche modo anch’egli effettivo destinatario del risultato del giuoco (abbia scelto cioè di correre l'alea tipica del giuoco di azzardo)” (così Cass. 17686/2019, v. pure Cass. 14375/2019). Ove il mutuante non assuma anche il rischio del risultato del gioco, il nesso relazionale tra la prestazione di quanto dato a mutuo e l’impiego della stessa “per partecipare al giuoco si esaurisce sul piano meramente teleologico, permanendo il mutuo quale autonomo negozio giuridico dotato di propria causa, relazione che può evidenziare finanche un diretto interesse del mutuante ad incentivare il mutuatario alla partecipazione al giuoco d'azzardo”, ma che “per ciò solo non determina alcuna “partecipazione” anche del mutuante al rapporto di giuoco”, “essendo irrilevante a tal fine la mera consapevolezza della destinazione finale delle somme prestate” (ancora Cass. 17686/2019). (…)”

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