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Contratti di soccida. Soccidante e soccidario possono portare in detrazione l´Iva sull´acquisto dei beni strumentali all´attività.

Argomento: Dei contratti di soccida
Sezione: Sezione Semplice

(Cass. Civ., Sez. Trib., 6 giugno 2023, n. 15764)

stralcio a cura di Ciro Maria Ruocco

“ (…) 2.1. - Questa Corte, con la sentenza n. 987 del 14/01/2022, ha infatti precisato che «la circostanza che l’attività di allevamento viene svolta mediante il contratto di soccida semplice comporta che la stessa è da considerarsi una attività agricola, come si desume sia dalla sedes materiae (essendo il contratto di soccida inserito tra i contratti tipici agrari) che dalla espressa formulazione dell’art. 2170, cod. civ., secondo cui nella soccida il soccidante ed il soccidario «si associano per l'allevamento e lo sfruttamento di una certa quantità di bestiame», che, infine, dall'interpretazione sistematica, atteso che al soccidante è riconosciuta la direzione dell'impresa, quindi partecipa del rischio di impresa, al pari del soccidario» sicché «gli stessi sono contitolari dell'impresa di allevamento e, quindi, sono entrambi imprenditori agricoli: il dato normativo, invero, attribuisce ad entrambi lo status di contitolari dell'impresa posto che, come detto, per il tramite del contratto di soccida, l'impresa è svolta congiuntamente dal soccidante e dal soccidario, sia pure con obbligazioni diverse». Ne consegue che, essendo entrambi imprenditori agricoli, sia il soccidante che il soccidario, con riguardo alla cessione dei prodotti di cui alla tabella A, parte I, allegata al d.P.R. n. 633/1972, derivanti dal comune esercizio dell’impresa di allevamento, sono soggetti passivi ai fini Iva e possono avvalersi del regime speciale di detrazione dell’Iva di cui all’art. 34 d.P.R. n. 633 del 1972 per le operazioni compiute verso terzi. A maggior ragione, dunque, sia il soccidante che, come nella specie, il soccidario possono portare in detrazione l’Iva relativa agli acquisti di beni strumentali per l’esercizio dell’attività e, in ipotesi, ricorrendone i presupposti di legge, chiedere il rimborso del credito Iva medesimo. 2.2. - Infine, va rilevato che, contrariamente a quanto affermato dalla CTR, non assume rilievo la circostanza per cui, in forza del contratto di soccida, sia prevista la monetizzazione della percentuale di accrescimento spettante al soccidario posto che tale profilo attiene ai rapporti interni tra gli associati e non all'attività d'impresa agricola, sicché essa integra un indice estraneo e non pertinente ai fini della qualificazione dell'attività del soccidario. [continua ..]

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