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Prescrizione del diritto al pagamento dei crediti retributivi in caso di stabilizzazione: spetterà alle Sezioni Unite decidere

Argomento: Del pubblico impiego
Sezione: Sezione Semplice

(Cass. Civ., Sez. Lav., 28 febbraio 2023, n. 6051)

stralcio a cura di Ciro Maria Ruocco

“1. - (…) La questione oggetto della presente controversia attiene alla decorrenza, nel lavoro pubblico contrattualizzato, della prescrizione del diritto al pagamento dei crediti retributivi dei lavoratori al fine della ricostruzione dell’anzianità di servizio in caso di stabilizzazione. (…) (…) 2.- Il punto focale oggetto di lite attiene alle conseguenze economiche del riconoscimento dell’anzianità di servizio maturata dal dipendente pubblico contrattualizzato, in quanto la modalità di computo della prescrizione dei crediti retributivi, prospettata dalla P.A. ricorrente, svuoterebbe in gran parte di contenuto il diritto del lavoratore, nonostante la sua formale attribuzione e l’esito positivo per il lavoratore dei due gradi di merito. (…) (…) 3. - a) La Corte costituzionale si è occupata della questione in esame con delle importanti sentenze, che qui vengono in rilievo, in un periodo antecedente alle riforme le quali, a partire dal Decreto Legislativo n. 29 del 1993, hanno caratterizzato il pubblico impiego, all’epoca ancora inteso solo come rapporto non contrattuale di servizio sotto l’autorità della P.A. (…) (…) 4. - In seguito, Cass., SU, n. 575 del 16 gennaio 2003 ha definitivamente sancito il principio così massimato: “Nel caso che tra le stesse parti si succedano due o più contratti di lavoro a termine, ciascuno dei quali legittimo ed efficace, il termine prescrizionale dei crediti retributivi, di cui agli articoli 2948, numero 4, 2955, numero 2, e 2956, numero 1, c.c., inizia a decorrere, per i crediti che sorgono nel corso del rapporto lavorativo dal giorno della loro insorgenza e, per quelli che si maturano alla cessazione del rapporto, a partire da tale momento, dovendo - ai fini della decorrenza della prescrizione - i crediti scaturenti da ciascun contratto considerarsi autonomamente e distintamente da quelli derivanti dagli altri e non potendo assumere alcuna efficacia sospensiva della prescrizione gli intervalli di tempo correnti tra un rapporto lavorativo e quello successivo, stante la tassatività della elencazione delle cause sospensive previste dagli articoli 2941 e 2942 c.c., e la conseguente impossibilità di estendere tali cause al di là delle fattispecie da quest’ultime norme espressamente previste”. (…) 7.- Alla luce delle considerazioni che precedono, [continua ..]

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