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La prova dell´atto notificato a mezzo PEC deve essere offerta esclusivamente con modalità telematica

Alessia Maggiotto

L’ordinanza n. 16189 del 08/06/2023 in commento ha ad oggetto le notifiche telematiche e, nello specifico, le modalità con cui fornire la prova dell’avvenuta notifica.

Il principio esposto nella predetta ordinanza acquisisce maggior rilievo con l’entrata in vigore del D.lgs. n. 149/2022 cd “Riforma Cartabia” mediante la quale si è resa obbligatoria per gli avvocati la notifica degli atti giudiziali in materia civile e degli atti stragiudiziali con modalità telematiche ogniqualvolta il destinatario sia titolare di un domicilio digitale consultabile presso i vari registri pubblici quali, a mero titolo esemplificativo, il Reginde, il Registro Imprese, l’indice INI-PEC e, da ultimo dal 06/07/2023 l’INAD - Indice Nazionale dei Domicili Digitali.

Nella fattispecie in esame A.A. proponeva ricorso dinanzi alla Corte di Cassazione ai sensi dell’art. 360 n. 4 c.p.c. al fine di chiedere la nullità della sentenza n. 1570 del 10/11/2020 emessa dal Tribunale di Bergamo.

Quest’ultima pronuncia, accogliendo la domanda di opposizione agli atti esecutivi proposta da B.B. nei confronti di A.A., dichiarava la nullità dell’atto di precetto notificato a B.B..

Con il proprio ricorso per cassazione A.A. richiedeva la riforma della pronuncia di primo grado, nel cui giudizio era rimasto contumace, per nullità della notifica dell’atto introduttivo effettuata a mezzo p.e.c. asserendo che B.B. non avesse provato l’avvenuta notifica a mezzo p.e.c. nei suoi confronti.

Nello specifico A.A. rilevava che B.B. non aveva provveduto al deposito delle relative ricevute di accettazione e di avvenuta consegna nel formato idoneo ovvero .eml o .msg, ma avrebbe allegato una scansione di una copia analogica in formato .pdf del relativo messaggio p.e.c. e dei relativi allegati.

Nel predetto procedimento B.B. depositava il proprio controricorso formulando una serie di eccezioni.

In primo luogo B.B. eccepiva di non aver depositato una scansione analogica dell’atto, ma di aver prodotto i documenti originali informatici in formato .pdf e successivamente certificati telematicamente.

In secondo luogo rilevava che la mancata allegazione dei dati identificativi delle ricevute di accettazione e consegna e del relativo file DatiAtto.xml non comportava nessuna nullità della notifica ma una mera irregolarità della stessa, sanabile se l’atto ha raggiunto il suo scopo ai sensi dell’art. 156 c.p.c..

Da ultimo B.B. rilevava che il mancato deposito delle ricevute della notifica (accettazione e avvenuta consegna) nel formato .eml o .msg, ma semplicemente in formato .pdf, non incideva sul perfezionamento della notifica, la quale si perfezionava con la generazione delle predette ricevute e non col deposito delle stesse.

Gli Ermellini, pronunciandosi sul ricorso proposto da A.A. hanno enunciato il seguente principio di diritto: “in tema di notificazione a mezzo posta elettronica certificata, la violazione delle forme digitali previste dalla L. N. 53 del 1994, artt. 3-bis, comma 3 e 9, nonchè dell’art. 19-bis delle “specifiche tecniche” date con provvedimento 16 aprile 2014 del Responsabile per i Sistemi Informativi Automatizzati del Ministero della giustizia - che impongono il deposito in PCT dell’atto notificato, delle ricevute di accettazione e consegna in formato “.eml” o “.msg” e dell’inserimento dei dati identificativi delle suddette ricevute nel file “datiAtto.xml” -, previste in funzione non solo della prova ma anche della validità dell’atto processuale (arg. Ex art. 11 della stessa L. N. 53 del 1994), determina, salvo che sia impossibile procedere al deposito con modalità telematiche dell’atto notificato a norma dell’art. 3-bis legge cit. (nel qual caso l’avvocato fornisce prova della notificazione estraendo copia su supporto analogico del messaggio di posta elettronica certificata, dei suoi allegati e della ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna e ne attesta la conformità ai documenti informatici da cui sono tratte ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, art. 23, comma 1: L. N. 53 del 1994, art. 9, commi 1-bis e 1-ter), la nullità della notificazione: atteso, per un verso, che soltanto il rispetto delle predette forme (le quali permettono, attraverso l’apertura del file, di verificare la presenza dell’atto notificato nella disponibilità informatica del destinatario) consente di ritenere provato il raggiungimento dello scopo legale dell’atto processuale di notificazione che, a differenza della comunicazione, non ha la funzione di portare la semplice notizia di un altro atto processuale, ma la diversa funzione di realizzarne la tempestiva consegna, nella sua interezza, al destinatario per consentirgli di esercitare appieno il diritto di difesa e al contraddittorio; e considerato, per altro verso, che tale dimostrazione non è invece consentita ove il deposito dell’atto notificato a mezzo PEC e delle ricevute di accettazione e consegna avvenga in diverso formato (ad es. in formato PDF), salvo che, in tale ipotesi, la prova della tempestiva consegna sia desumibile ed in concreto desunta aliunde, sulla base delle circostanze emerse nella fattispecie concreta, nel qual caso la nullità è sanata per convalidazione oggettiva, ai sensi dell’art. 156, comma 3, c.p.c.”.

Una volta eseguita una notifica telematica sono generate una ricevuta di accettazione ed una ricevuta di avvenuta consegna.

Ai sensi dell’art. 3-bis, terzo comma, della Legge n. 53 del 1994 la notifica si perfeziona per il soggetto notificante all’atto della generazione della ricevuta di accettazione e per il destinatario all’atto della generazione della ricevuta di avvenuta consegna.

Ai sensi del successivo art. 9 della predetta legge la prova dell’avvenuta notifica può essere fornita solo attraverso le predette ricevute telematiche in formato .eml e .msg e del file DatiAtto.xml che contiene i dati identificativi delle predette ricevute. Formati alternativi, quali il .pdf, non forniscono la prova dell’avvenuta notifica.

Infatti la ricevuta di avvenuta consegna in formato .eml o .msg contiene al suo interno l’intera notifica comprensiva dell’atto notificato e dei relativi allegati. Inoltre il predetto formato permette di avere certezza relativamente alla data e all’ora della notifica. La certezza dell’orario della notifica è rilevante anche ai sensi dell’art. 147 c.p.c. che trova applicazione anche per le notifiche effettuate con modalità telematiche.

Il file in formato .pdf, inoltre, non permetterebbe nemmeno la verifica della regolarità e della validità della firma digitale apposta sugli atti notificati.

Solo in caso di impossibilità nel procedere al deposito telematico delle predette ricevute nel formato previsto dalla Legge n. 53 del 1994, il secondo comma dell’art. 9 prevede che l’avvocato possa estrarre copia del documento informatico su supporto analogico.

L’attestazione di conformità all’originale del predetto documento eseguita da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato ha la medesima efficacia probatoria del deposito della notifica telematica.

La sanzione del mancato rispetto delle predette forme è quella della nullità. Quanto appena esposto trova conferma anche nel successivo art. 11 della Legge n. 53 del 1994 che prevede la nullità della notifica nei seguenti casi “mancano i requisiti soggettivi ed oggettivi ivi previsti, se non sono osservate le disposizioni di cui agli articoli precedenti e, comunque, se vi è incertezza sulla persona cui è stata consegnata la copia dell’atto o sulla data della notifica”. Predetta nullità inoltre, è rilevabile d’ufficio.

Non trova invece applicazione la sanzione dell’inesistenza la quale, come da conforme giurisprudenza (tra cui Cass., Sezioni Unite, n. 14916 dl 20/07/2016), è configurabile nelle sole ipotesi in cui vi sia la “mancanza materiale dell’atto” nonché nei casi in cui l’atto manchi di quegli elementi essenziali ed imprescindibili per essere qualificato come notificazione.

Inoltre, a differenza dell’inesistenza, la nullità della notifica permetterebbe la sanatoria del vizio per convalidazione oggettiva a seguito del raggiungimento dello scopo legale dell’atto.

Pertanto, trattandosi di una notifica e non di una mera comunicazione, l’atto processuale non deve solo entrare nella sfera di conoscibilità del destinatario, ma deve altresì essere consegnato al destinatario nella sua interezza.

Come indicato precedentemente la prova della ricezione dell’atto nella sua interezza può essere fornita solo dal deposito del file in formato .eml o .msg e dei relativi dati identificativi contenuti nel file DatiAtto.xml. Il mero file in formato .pdf permette di visionare l’elenco dei documenti allegati e non la corrispondenza del file indicato con quello effettivamente allegato ed inviato con la notifica telematica.

In difetto il soggetto notificante dovrebbe dimostrare che il destinatario della notifica oltre ad aver ricevuto la stessa abbia anche ricevuto tutti i file in essa allegati nella sua interezza. In giurisprudenza vi è stato almeno un caso in cui la prova della ricezione della notifica e dei relativi allegati nella sua interezza è stata dimostrata attraverso uno scambio di comunicazione tra i due legali del soggetto notificante e del destinatario ove il secondo aveva trasmesso al primo la copia dell’atto notificato.

Salvo nei casi particolari sopra indicati, la prova dell’avvenuta notifica telematica, anche ai fini della validità dell’atto stesso, può essere fornita solo mediante le ricevute di accettazione e consegna in formato .eml o .msg corredate dai relativi dati identificativi di cui ai datiAtto.xml..

Solo il rispetto di predette modalità consente il raggiungimento dello scopo legale dell’atto con possibilità del soggetto destinatario di esercitare un pieno e concreto diritto di difesa e l’instaurazione del contraddittorio.

Basandosi su tali principi gli Ermellini nella pronuncia in commento, in accoglimento del ricorso proposto da A.A., hanno dichiarato la nullità della pronuncia del Tribunale di Bergamo con rinvio al giudice di primo grado.

Argomento: Delle comunicazioni e delle notificazioni
Sezione: Sezione Semplice

(Cass. Civ., Sez. III, 08 giugno 2023, n. 16189)

stralcio a cura di Giorgio Potenza

“2.1. Ai sensi della L. n. 53 del 1994, artt. 3-bis, comma 3, e 9 (ed avuto riguardo anche all'art. 19-bis del Provvedimento del Responsabile S.I.A. del 16 aprile 2014), la prova della notifica a mezzo PEC deve essere offerta esclusivamente con modalità telematica, ovverosia mediante deposito in PCT dell'atto notificato, delle ricevute di accettazione e consegna in formato ".eml" o ".msg" e dell' inserimento dei dati identificativi delle suddette ricevute nel file "DatiAtto.xml". Solo qualora non si possa procedere al deposito con modalità telematiche dell'atto notificato a mezzo PEC, l'avvocato estrae copia su supporto analogico del messaggio di posta elettronica certificata, dei suoi allegati e della ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna e ne attesta la conformità ai documenti informatici da cui sono tratte, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, art. 23, comma 1, (L. n. 53 del 1994, cit., art. 9, comma 1-bis). Se, una volta effettuata la notifica dell'atto a mezzo di posta elettronica certificata, la parte non sia in grado di fornirne la prova ai sensi della L. n. 53 del 1994, art. 9, comma 1-bis, la violazione delle forme digitali non determina l' inesistenza della notifica dell'atto medesimo, bensì la sua nullità, vizio che può essere sanato per convalidazione oggettiva (art. 156, comma 3, c.p.c.), ove l'atto abbia raggiunto comunque lo scopo cui è destinato. La configurazione del vizio in termini di nullità, anzichè di inesistenza, è conforme al disposto di cui alla L. n. 53 del 1994, art. 11, che prevede appunto la sanzione della nullità, comunque rilevabile d'ufficio, per le notificazioni previste dalla medesima legge in mancanza dei requisiti soggettivi ed oggettivi ivi stabiliti, nonchè in caso di inosservanza dei precedenti articoli della stessa legge, oltre che nell' ipotesi di incertezza sulla persona cui è stata consegnata la copia dell'atto o sulla data della notifica. Tale configurazione, inoltre, trova rispondenza nell'orientamento di questa Corte, secondo cui la violazione delle forme digitali non integra una causa di inesistenza della notifica, unico vizio che non ammette la sanatoria per il raggiungimento dello scopo (Cass. 15/07/2021, n. 20214; in precedenza, v. Cass. Sez. U. 18/04/2016, n. 7665; Cass. 31/08/2017, n. 20625; Cass. Sez. U. 28/09/2018, n. 23620; Cass. 05/03/2019, n. 6417; Cass. 12/05/2020, n. 8815; in [continua ..]

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