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La clausola di "rischio cambio" nel contratto di leasing non è un patto immeritevole ex art. 1322 c.c., né costituisce uno strumento finanziario derivato implicito

Argomento: Dei contratti in generale
Sezione: Sezioni Unite

(Cass. Civ., SS.UU., 23 febbraio 2023, n. 5657)

stralcio a cura di Giorgio Potenza

“… il giudizio di "immeritevolezza" d'un contratto, ex art. 1322, comma 2, c.c., non può essere formulato in astratto ed ex ante, limitandosi a considerare il solo contenuto oggettivo dei patti contrattuali, ma va compiuto in concreto ed ex post, ricercando - beninteso, iuxta alligata et probata partium - lo scopo perseguito dalle parti. […] 2.7. In conclusione, la Corte d'appello ha formulato in iure un giudizio di " immeritevolezza" del contratto, ex art. 1322, comma 2, c.c., dopo avere accertato in facto circostanze irrilevanti ai fini del suddetto giudizio (aleatorietà, difficoltà di interpretazione, asimmetria delle prestazioni). Ha dunque, in questo modo, falsamente applicato il suddetto art. 1322 c.c. […] 5.1. Una clausola inserita in un contratto di leasing, la quale faccia dipendere gli interessi dovuti dall'utilizzatore dalla variazione di un indice finanziario insieme ad un indice monetario, in un caso come quello di specie, non è uno strumento finanziario derivato, e tanto meno un "derivato implicito". […] 5.2. Gli "strumenti finanziari derivati" sono accordi negoziali definiti dall'art. 1 d. lgs. 58/98. La clausola oggetto del presente giudizio non rientra in tale previsione nè avendo riguardo al testo vigente all'epoca della conclusione del contratto di leasing di cui si discorre; nè avendo riguardo al testo di esso oggi vigente; nè facendo ricorso all'analogia legis. […] La clausola di cui si discorre dunque non è che una normale clausola-valore, attraverso la quale le parti individuano il criterio al quale commisurare la prestazione del debitore. Pertanto: -) l'aleatorietà del contratto, lungi dal costituire un indice della presenza d'un "derivato implicito", non è che un effetto naturale d'una altrettanto normale clausola-valore; -) la previsione che eventuali conguagli a favore dell'una o dell'altra parte fossero regolati a parte, e non incidessero sul valore della rata (che restava costante) non è che una modalità esecutiva delle reciproche obbligazioni, insuscettibile di riverberare effetti di sorta sulla qualificazione del contratto. […] 5.8. Resta solo da aggiungere che le considerazioni sin qui svolte non mutano per il fatto che il contratto oggetto del presente giudizio prevedeva una doppia indicizzazione, agganciando le variazioni del canone sia alle variazioni del tasso LIBOR, sia alle variazioni del [continua ..]

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