home / Archivio / Diritto Civile raccolta del 2022 / Dissesto delle strade vicinali adibite a pubblico transito: il Comune può rispondere dei ..

indietro stampa contenuto


Dissesto delle strade vicinali adibite a pubblico transito: il Comune può rispondere dei danni

Argomento: Della responsabilità civile
Sezione: Sezione Semplice

(Cass. Civ., Sez. III, 29 marzo 2023, n. 8879)

stralcio a cura di Ciro Maria Ruocco

“5.1 – (…) In relazione alle strade vicinali sussiste la responsabilità per custodia del Comune a prescindere dal fatto che esse siano di proprietà privata, purché esse siano inserite - come nella specie - tra le strade adibite a pubblico transito. Infatti, va premesso che ai fini della definizione stessa di “strada”, è rilevante, ai sensi dell’articolo 2, comma primo, del nuovo codice della strada, la destinazione di una determinata superficie ad uso pubblico, e non la titolarità pubblica o privata della proprietà. È, pertanto, l’uso pubblico a giustificare, per evidenti ragioni di ordine e sicurezza collettiva, la soggezione delle aree alle norme del codice della strada e la legittimazione passiva del Comune, fondata sugli obblighi di custodia correlati al controllo del territorio e alla tutela della sicurezza ed incolumità dei fruitori delle strade di uso pubblico, in relazione agli eventuali danni riportati dagli utenti della strada. Ciò è confermato dall’ultimo inciso del comma sesto dell'articolo 2, ai sensi del quale anche le strade «vicinali» sono assimilate alle strade comunali, nonostante la strada vicinale sia per definizione (articolo 3, comma primo, n. 52, stesso codice) di proprietà privata, anche in caso di destinazione ad uso pubblico (v. Cass. n. 17350 del 2008; nello stesso senso, v. Cass, n. 14367 del 2018). 5.2 - La legittimazione passiva del Comune ben può concorrere con quella del Consorzio dei comproprietari dei fondi viciniori, fondata sul concorrente obbligo di custodia esistente in capo ai proprietari del bene: v. Cass. n. 3216 del 2017: “In tema di responsabilità da negligente manutenzione delle strade, in colpa la Pubblica Amministrazione che non provveda alla manutenzione o messa in sicurezza delle aree, anche di proprietà privata, latistanti le pubbliche vie, quando da esse possa derivare pericolo per gli utenti delle strade, né  ad  inibirne  l’uso  generalizzato;  ne  consegue  che,  nel  caso  di  danni causati  da  difettosa  manutenzione  d’una  strada,  la  natura  privata  di questa non, di per sé , sufficiente ad escludere la responsabilità dell’amministrazione comunale ove, per la destinazione dell’area e per le [continua ..]

» Per l'intero contenuto effettuare il login inizio