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Il riconoscimento del figlio nato fuori dal matrimonio: diritti ed obblighi dello status genitoriale

Argomento: Diritto di Famiglia
Sezione: Sezione Semplice

(Cass. Civ., Sez. I, 28 marzo 2023, n. 8762)

stralcio a cura di Giovanni Pagano

7. (…) Il diritto al riconoscimento del figlio nato fuori dal matrimonio può essere sacrificato solamente in presenza di motivi gravi ed irreparabili tali da compromettere in modo irreversibile lo sviluppo psico-fisico del minore. Tale è il discrimen che il giudice deve vagliare in concreto al fine di valutare il bilanciamento tra opposti interessi, quali l’esigenza di affermare la verità biologica e l'interesse di preservare i rapporti familiari nonché lo sviluppo del minore. Quanto riportato trova fondamento nella distinzione dei concetti giuridici di "riconoscimento" ed "esercizio della responsabilità genitoriale". Il riconoscimento inteso come status genitoriale non può essere mai eluso, a meno che il minore non possa subire un pregiudizio gravissimo da parte del padre, dato ad esempio dal "suo inserimento in un ambiente di criminalità organizzata ed attualmente detenuto per tali gravi reati" (cfr. Cass. 23074/2005). La titolarità dell'esercizio della responsabilità genitoriale, al contrario, può essere - successivamente al riconoscimento effettuato - soggetta a limitazione fino alla decadenza, ove venga evidenziata una situazione di pregiudizio grave o comunque di interferenza negativa con il benessere del minore (nell'ipotesi in cui si adottino provvedimenti conformativi). (…). Recentemente sul tema la Suprema Corte si è espressa ritenendo che "nel giudizio volto al riconoscimento del figlio minore di anni quattordici da parte del secondo genitore, nell'ipotesi di opposizione del primo che lo abbia già effettuato, occorre procedere ad un bilanciamento, il quale non può costituire il risultato di una valutazione astratta, ma deve procedersi ad un accertamento in concreto dell'interesse del minore nelle vicende che lo riguardano, con particolare riferimento agli effetti del provvedimento richiesto in relazione all'esigenza di un suo sviluppo armonico, dal punto di vista psicologico, affettivo, educativo e sociale” (Cass. 18600/2021). Ulteriormente, non è condivisibile la richiesta di non attribuzione del cognome del padre giustificata da una sottovalutazione delle condotte moralmente negative e delle caratteristiche somatiche del controricorrente, attesa la riscontrata carenza di allegazione probatoria sulle condotte da parte del giudice del merito non sindacabile in sede di giudizio di legittimità, e la del tutto [continua ..]

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