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La produzione in giudizio di documento contenente dati personali di un terzo deve rispettare il principio di minimizzazione

Argomento: Diritto alla riservatezza
Sezione: Sezione Semplice

(CGUE, Sez. III, 2 marzo 2023, n. 0)

stralcio a cura di Ciro Maria Ruocco

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“(…) 36 - Occorre considerare che il trattamento di tali dati nell’ambito di un procedimento giurisdizionale, come quello di cui trattasi nel procedimento principale, costituisce un trattamento effettuato per una finalità diversa da quella per la quale i dati sono stati raccolti, vale a dire ai fini dei controlli fiscali, e che non è fondato sul consenso degli interessati, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera a), del RGPD. 37 - In tali circostanze, il trattamento di dati personali per un fine diverso da quello per il quale tali dati sono stati raccolti deve non solo essere fondato sul diritto nazionale, come le disposizioni del capo 38 del RB, ma anche costituire una misura necessaria e proporzionata in una società democratica, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 4, del RGPD, per la salvaguardia di uno degli obiettivi di cui all’articolo 23, paragrafo 1, del RGPD. (…) 41 - Alla luce dell’insieme delle considerazioni sin qui svolte, occorre rispondere alla prima questione dichiarando che l’articolo 6, paragrafi 3 e 4, del RGPD deve essere interpretato nel senso che tale disposizione si applica, nell’ambito di un procedimento giurisdizionale civile, alla produzione come elemento di prova di un registro del personale contenente dati personali di terzi raccolti principalmente ai fini dei controlli fiscali. (…) (…) 48- Per quanto riguarda gli interessi in gioco nell’ambito di un procedimento giurisdizionale civile, il giudice nazionale, come risulta in particolare dai considerando 1 e 2 del RGPD, deve garantire la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, che è un diritto fondamentale sancito all’articolo 8, paragrafo 1, della Carta e all’articolo 16 TFUE. Tale giudice deve altresì garantire il diritto al rispetto della vita privata, sancito all’articolo 7 della Carta, che è strettamente connesso al diritto alla protezione dei dati personali. 49 - Tuttavia, come enunciato al considerando 4 del RGPD, il diritto alla protezione dei dati personali non è un diritto assoluto, ma va considerato alla luce della sua funzione sociale e va contemperato con altri diritti fondamentali, in ossequio al principio di proporzionalità, come il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva, garantito dall’articolo 47 della Carta. 50 - Orbene, la produzione di un [continua ..]

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