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Validità e meritevolezza della clausola antistallo c.d. “russian roulette”

Argomento: Delle società
Sezione: Sezione Semplice

(Cass. Civ., Sez. I, 25 luglio 2023, n. 22375)

stralcio a cura di Giorgio Potenza

“[…] sarebbe proprio la struttura con cui la clausola opera a rappresentare una barriera intrinseca al dispiegarsi del mero arbitrio della parte. Il soggetto che, infatti, dichiara di far ricorso al patto antistallo, indicando il prezzo cui è disposto ad acquistare le partecipazioni dell'altro socio, non sa, a ben vedere, se all'esito di tale "prima mossa" risulterà acquirente o venditore delle partecipazioni sociali. E', piuttosto, la parte oblata ad avere il diritto di scegliere se vendere la propria partecipazione al prezzo dichiarato dall'altro partner oppure se, per il medesimo prezzo, acquistare la partecipazione dell'altro. […] Non senza considerare, inoltre, che se il fondamento della nullità della condizione meramente potestativa viene riportato alla presenza del "mero arbitrio" quale indice della mancanza di volontà di volersi seriamente obbligare, nel caso di specie il meccanismo di attivazione della clausola non riposa per definizione sulla mera volontà di chi vi fa ricorso, ma è a sua volta collegato al c.d. trigger event, ossia al verificarsi di una situazione di stallo societario che la stessa clausola deve predeterminare e che, per definizione, non dipende dal solo comportamento della parte che vi fa ricorso (o almeno non dovrebbe, ciò che però riporta a un eventuale abuso nell'utilizzo della clausole e non a un' illegittimità genetica della pattuizione). […] Le medesime ragioni sono, poi, invocate anche in riferimento ai profili di determinazione (o determinabilità) dell'oggetto, ritenendo anche qui che la circostanza che l'oblato possa sia vendere la propria partecipazione che acquistare quella dell'altro allo stesso prezzo, impedisca ontologicamente che la parte per prima dichiarante possa operare una determinazione qualsiasi o addirittura assurda del prezzo. In questo senso, v'è anche chi individua proprio nel testo dell'art. 1349 c.c. un ulteriore indice di validità della clausola, da intendersi come meccanismo che lascia alla parte, ma non al suo mero arbitrio, la determinazione del valore e riserva al destinatario di tale dichiarazione se o come profittare della stessa. […] Altro possibile punto di frizione della clausola in discorso con l'ordinamento interno è rappresentato dal divieto di "patto leonino", posto dall'art. 2265 c.c., secondo cui "è nullo il patto con il quale uno o più soci sono [continua ..]

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