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» In ordine alla notificazione della cartella di pagamento ex art. 60, primo comma, lett. e), d.P.R. n. 600/1973, quando il messo notificatore non reperisce la società presso la sua sede sociale, egli è tenuto a compiere ulteriori e concrete ricerche per rintracciarla presso altri indirizzi ubicati nel medesimo comune, documentando in modo puntuale e dettagliato tali attività; altresì, ai fini della prova dell'avvenuta notificazione, non è necessario che l'atto venga prodotto in originale se sono fornite copie conformi corredate dalla relazione di notificazione, in assenza di contestazione della conformità