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Il c.d. “saluto romano” integra il reato previsto dalla legge Scelba se vi è concreto pericolo di riorganizzazione del disciolto partito fascista, nonché il delitto di pericolo presunto di cui alla legge Mancino ove, dato il contesto fattuale, rilevi come manifestazione di ideali propri di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi di cui all'art. 604-bis c.p

Argomento: Legislazione Speciale
Sezione: Sezioni Unite

(Cass. Pen., SS.UU., 17 aprile 2024, n. 16153)

stralcio a cura di Annapia Biondi 

“(…) 1. Le questioni di diritto per le quali i ricorsi sono stati rimessi alle Sezioni Unite sono le seguenti: "Se la condotta tenuta nel corso di una pubblica manifestazione consistente nella risposta alla 'chiamata del presente' e nel 'saluto romano', rituali evocativi della gestualità propria del disciolto partito fascista, sia sussumibile nella fattispecie incriminatrice di cui all'art. 2 del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, nella legge 25 giugno 1993, n. 205 ovvero in quella prevista dall'art. 5 della legge 20 giugno 1952, n. 645"; "Se, inoltre, le due disposizioni configurino un reato di pericolo concreto o di pericolo astratto e se i due reati possano concorrere oppure le relative norme incriminatrici siano tra loro in rapporto di concorso apparente". “(…) 6.1. Non può esservi dubbio, in primo luogo, che entrambe le norme coincidano quanto alla condotta materiale che, in entrambi i casi, consiste nel compimento di manifestazioni tenute partecipando a pubbliche riunioni, solo distinguendosi in virtù del diverso contenuto delle stesse, individuate, nell'art. 5 cit., in quelle usuali del «disciolto partito fascista» di cui, evidentemente, alla XII disp. trans. fin. Cost., e, nell'art. 2 cit., in forza del richiamo all'art. 3, legge n. 654 del 1975, in quelle proprie od usuali dei «movimenti, gruppi, associazioni aventi tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza [...]»”. “(…) 6.2. Diverso è, del resto, anche il bene giuridico tutelato. 6.2.1. Quanto al reato di cui all'art. 5 cit., caratterizzato, come si vedrà subito oltre, quale reato "di pericolo concreto", il bene giuridico leso dalle condotte, qualificate dalla dottrina come di "esibizionismo fascista", non può non essere strettamente correlato alla stessa ragione storica e "costituzionale" posta a fondamento della introduzione della norma, contenuta in una legge significativamente intitolata «norme di attuazione della XII disposizione transitoria e finale (comma primo) della Costituzione», ovvero di quella disposizione che vieta la «riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del disciolto partito fascista». Di qui, dunque, la necessaria conseguenza, scolpita nelle pronunce della Corte, per cui il bene giuridico deve essere identificato nell' "ordinamento democratico" (Sez. 1, n. 36162 del 18/04/2019, [continua ..]

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