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Dopo la riforma “Cartabia”, la competenza per materia in ordine al delitto di lesione personale, nei casi procedibili a querela, appartiene al giudice di pace anche quando comporti una malattia di durata superiore a venti giorni e fino a quaranta giorni, fatte salve le ipotesi espressamente escluse dall'ordinamento

Mariangela Guarino

La sentenza n. 12759 del 28 marzo 2024 pronunciata dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione penale si configura come un rilevante momento chiarificatore nella definizione della competenza per materia in relazione al delitto di lesioni personali ex art. 582 c.p., nell’ambito applicativo della riforma “Cartabia” di cui al d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150. In particolare, la questione sottoposta all’attenzione delle Sezioni Unite concerneva l’individuazione dell’autorità giudiziaria competente a giudicare i casi di lesioni personali caratterizzati da una malattia di durata superiore a venti giorni ma non eccedente i quaranta, nei casi in cui la procedibilità del reato sia subordinata alla querela della persona offesa. Il contrasto giurisprudenziale sorto in sede di legittimità tra diverse pronunce della Corte ha reso necessario un intervento nomofilattico volto a ristabilire l’unità interpretativa e la coerenza sistemica dell’ordinamento processuale penale alla luce delle recenti modifiche legislative. In tale prospettiva, la Suprema Corte ha accolto un’interpretazione logico-sistematica dell’art. 4, comma 1, lett. a), del d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, muovendo dall’assunto che l’ampliamento delle ipotesi di procedibilità a querela ex art. 582 c.p., così come modificato dall’art. 2, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 150/2022, comporta necessariamente un’estensione corrispondente della competenza del giudice di pace in materia penale, ove non sussistano espressamente eccezioni ostative previste dall’ordinamento. Tale lettura, definita in alcune decisioni come “interpretazione estensiva e logica” ovvero “parziale interpretazione analogica in bonam partem”, risulta coerente con l’intento deflattivo e di razionalizzazione della giustizia penale espresso dalla relazione illustrativa al d.lgs. n. 150/2022, nella quale è chiaramente ravvisabile la volontà del legislatore di ampliare l’ambito di competenza del giudice di pace, specie nei procedimenti connotati da una minore offensività del fatto tipico e dalla necessità di una risposta sanzionatoria più mite. In tale ottica, le Sezioni Unite sottolineano che un’applicazione meramente letterale dell’art. 4 del d.lgs. n. 274/2000, limitata ai casi di lesione comportante una malattia non superiore a venti giorni, condurrebbe ad una irragionevole restrizione della sfera di giurisdizione del giudice di pace, in palese contrasto con l’art. 15 della legge delega 24 novembre 1999, n. 468, la quale prevedeva espressamente la devoluzione a tale organo giurisdizionale delle lesioni personali punibili a querela. Tale lettura restrittiva, oltre ad essere contraria alla ratio della riforma, risulterebbe in evidente frizione con i principi costituzionali di ragionevolezza, proporzionalità e sussidiarietà, e con i criteri generali della legge delega 134/2021 che ha ispirato la riforma Cartabia, orientata verso un modello di giustizia penale di tipo riparativo, volto a privilegiare meccanismi di composizione e mediazione piuttosto che percorsi sanzionatori afflittivi. Le Sezioni Unite, con questa pronuncia, assumono una posizione di rilievo sistematico, affermando che la competenza per materia in ordine ai reati di lesioni personali ex art. 582 c.p. comportanti una malattia di durata superiore a venti giorni ma non eccedente i quaranta, è ora da riconoscersi al giudice di pace in presenza del requisito della querelabilità e in assenza delle condizioni aggravanti previste dalla legge, segnando un punto fermo nell’interpretazione del nuovo assetto normativo post-riforma. In tal modo, la Corte realizza un bilanciamento tra esigenze di certezza del diritto e di adeguamento interpretativo alle novità legislative, evidenziando come la funzione nomofilattica debba essere esercitata anche attraverso una lettura evolutiva delle norme, conforme ai principi generali dell’ordinamento. L’approccio adottato si ispira a un principio di favor rei, ove l’interpretazione normativa, laddove dubbia, deve tendere verso soluzioni ermeneutiche che conducano a conseguenze meno afflittive per l’imputato, nel rispetto del principio di legalità e delle garanzie costituzionali del giusto processo. La pronuncia si inserisce nel più ampio processo di ristrutturazione della giustizia penale italiana volto a una maggiore efficienza, prossimità e umanizzazione della risposta penale, restituendo al giudice di pace un ruolo centrale nella trattazione dei reati minori, coerentemente con la filosofia sottesa alla giustizia riparativa e alla valorizzazione degli strumenti alternativi di risoluzione del conflitto penale.

Argomento: Della competenza del giudice penale
Sezione: Sezioni Unite

(Cass. Pen., SS.UU., 28 marzo 2024, n. 12759)

Stralcio a cura di Vincenzo Nigro

“La questione di diritto per la quale il ricorso è stato rimesso alle Sezioni unite è la seguente: "Se la competenza per materia per il delitto di lesioni personali comportanti una malattia di durata superiore a venti giorni e non eccedente i quaranta, dopo le modifiche introdotte dall'art. 2, comma 1, lett. b), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, permanga in capo al tribunale ovvero sia stata attribuita al giudice di pace"(…). Secondo l'orientamento espresso già subito dopo l'entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, sussiste la competenza per materia del giudice di pace per il delitto di lesioni personali, anche nel caso di malattia di durata superiore a venti giorni e non eccedente i quaranta giorni, sempre che la perseguibilità sia a querela a norma dell'art. 582 cod. pen., nel testo vigente per effetto della modifica recata dall'art. 2, comma 1, lett. b), d.lgs. cit., e non ricorrano le eccezioni previste dalla legge. Questo indirizzo ermeneutico, che risulta seguito da numerose decisioni (…), accede esplicitamente ad una «interpretazione estensiva e logica» dell'art. 4, comma 1, lett. a), d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, anche definita «parziale interpretazione analogica in bonam partem», perché comportante l'applicazione di sanzioni più miti (…). A fondamento di tale soluzione, si osserva, innanzitutto, che occorre «valorizzare la volontà del legislatore riformatore, palesata nella relazione illustrativa [del d.lgs. n. 150 del 2022], di ampliamento della competenza del giudice di pace e non certo di riduzione» (…). Si evidenzia, poi, che una interpretazione letterale dell'art. 4 d.lgs. n. 274 del 2000 condurrebbe ad un risultato opposto rispetto a quello voluto dal legislatore. Si segnala, in particolare, che l'art. 15 della legge delega 24 novembre 1999, n. 468, sulla cui base è stato emanato il d.lgs. n. 274 del 2000, prevede la devoluzione al giudice di pace della competenza per il delitto di cui all'art. 582 cod. pen. di «lesione personale punibile a querela della persona offesa», e che una interpretazione letterale dell'art. 4 d.lgs. cit. determinerebbe, di fatto, una completa eliminazione della potestà giurisdizionale di questo organo giudiziario in tema di lesioni personali. Si aggiunge che l'effetto appena indicato si pone in contrasto anche con l'ampliamento del regime di [continua ..]

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